Istanza di interpello - Art. 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 - Associazione Italiana della Croce Rossa
Risoluzione Agenzia Entrate n. 83 del 16.06.2006
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'applicazione dell'articolo 10, punto 15) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Associazione Italiana della Croce Rossa, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 3 dello statuto, approvato nella sua formulazione attuale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97, può essere incaricata mediante convenzione a gestire, con la propria organizzazione, il servizio di pronto soccorso nelle autostrade, nei porti, negli aeroporti dell'intero territorio nazionale, nonché può essere incaricata, mediante convenzione, dallo Stato, dalle Regioni e da enti pubblici allo svolgimento di altri compiti purché compatibili con i suoi fini istituzionali.
Nel trasmettere la documentazione integrativa, l'associazione istante ha inviato a titolo esemplificativo copia di due convenzioni da stipulare una con la ASL n. 2 ..... e l'altra con la Zona Territoriale n. 9 di ......
In particolare, una delle convenzioni disciplina oltre ai trasporti di emergenza-urgenza, i trasporti ordinari (es. trasporti per trattamenti di dialisi o trasporti programmati ospedalieri).
A seconda delle convenzioni e della tipologia di trasporto vengono disciplinate le modalità di rimborso/remunerazione.
Quanto sopra premesso, l'ente interpellante chiede di conoscere se l'esenzione dall'IVA di cui all'articolo 10, punto 15) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, possa applicarsi per il servizio di trasporto malati anche nel caso in cui siano stati messi a disposizione il mezzo e le persone, ma il trasporto del malato non sia stato effettuato in quanto non ne è sorta la necessità (es. ambulanza messa a disposizione per manifestazioni sportive senza di fatto effettuare il trasporto malato).
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'associazione istante ritiene applicabile relativamente alla fattispecie prospettata l'esenzione dall'IVA di cui all'articolo 10, punto 15) del DPR n. 633 del 1972.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 10, punto 15) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in conformità con quanto disposto dall'articolo 13, lettera p) della Direttiva Comunitaria 17 maggio 1977, n. 77/388, prevede l'esenzione dall'IVA per le "prestazioni di trasporto di malati e feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuati da imprese autorizzate o da ONLUS".
La suddetta previsione agevolativa stabilisce il regime di esenzione dall'IVA per il trasporto di malati o feriti effettuato, con autoambulanza o altri mezzi attrezzati ad ambulanza, da ONLUS o da imprese autorizzate.
In merito all'ambito applicativo della norma richiamata sono stati forniti chiarimenti con la risoluzione n. 114 del 14 luglio 2000.
Con l'anzidetta risoluzione è stato precisato in primo luogo, relativamente al soggetto che effettua il trasporto di malati o feriti, che deve trattarsi di impresa autorizzata. L'autorizzazione "deve, in via generale, essere oggetto di esplicito provvedimento da parte dell'ente pubblico competente ad appurare l'effettiva idoneità dell'impresa appaltatrice allo svolgimento del servizio di trasporto di persone malate o ferite." Con la citata risoluzione è stato chiarito inoltre che "qualora, poi, il soggetto che affida il servizio è un ente locale, un'azienda sanitaria locale ovvero un'azienda ospedaliera, la predetta autorizzazione deve intendersi implicitamente rilasciata all'atto della sottoscrizione del relativo contratto, dato che l'affidamento presuppone logicamente il riconoscimento dell'idoneità del soggetto prescelto allo svolgimento del servizio di trasporto di malati e feriti".
Per quanto riguarda l'ambito oggettivo di applicazione della norma in esame, con la citata risoluzione n. 114 del 2000 sono state individuate le tipologie di intervento che possono beneficiare del relativo trattamento di esenzione dall'IVA.
Riferendosi, in particolare, alle prestazioni effettuate tramite il servizio di elisoccorso, la risoluzione citata ha precisato che possono beneficiare del trattamento di esenzione di cui al citato articolo 10, punto 15) del DPR n. 633 del 1972, il soccorso medico extra ospedaliero a seguito di incidenti del traffico, di infortuni sul lavoro, sportivi e del tempo libero o comunque a seguito di qualunque evento o patologia che comporti rischio per la sopravvivenza del singolo e della collettività, il trasporto primario, ovvero il trasferimento del paziente dal luogo dell'evento al presidio ospedaliero più idoneo, il trasporto secondario ovvero il trasferimento di pazienti critici da ospedale a ospedale e il trasporto di neonati a rischio.
La richiamata risoluzione esclude dall'ambito applicativo dell'esenzione gli interventi concernenti il trasporto di sangue, plasma e loro derivati, antidoti e farmaci vari e il trasporto di organi.
Per quanto concerne gli interventi relativi al soccorso ed al trasporto in occasione di emergenza di massa nonché al soccorso rapido in montagna è stato chiarito che dette prestazioni esulano di per sé dalla disposizione esentativa in commento, con la sola eccezione dell'ipotesi in cui durante le predette attività di soccorso vengano trasportati dei feriti.
Quanto sopra premesso, in merito alla fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, nel ribadire l'orientamento espresso con la citata risoluzione n. 114 del 2000, si precisa altresì che la messa a disposizione del mezzo di soccorso e del relativo personale potrà beneficiare dell'esenzione dall'IVA, di cui all'articolo 10, punto 15) del DPR n. 633 del 1972, solo nel caso in cui la stessa è finalizzata esclusivamente al trasporto malati o feriti da parte di imprese autorizzate e lo stazionamento è essenziale e logisticamente preordinato al trasporto di malati e feriti (nell'esempio prospettato dall'associazione interpellante di ambulanza messa a disposizione per una manifestazione sportiva durante la quale non si verifichino di fatto eventi che comportano la necessità di soccorrere e trasportare malati o feriti).
La risposta di cui al presente interpello, sollecitata con istanza presentata dalla Direzione Regionale ...., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.
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