Risoluzione Agenzia Entrate n. 84 del 04.10.2019

Modalità di versamento, tramite modello F24, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, per il contrasto della contraffazione - istituzione codice tributo

L'articolo 1, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, prevede che "E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale".

La medesima disposizione, al terzo periodo, stabilisce che "(...) qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino a un milione di euro".

In proposito, è previsto che all'accertamento delle suddette violazioni possano anche provvedere, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa.

Inoltre, l'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge n. 35 del 2005 stabilisce che le somme derivanti dall'applicazione della sanzione in argomento siano versate interamente all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate e destinate alla lotta alla contraffazione. Invece, nel caso di sanzioni irrogate da organi di polizia locale, il 50 per cento delle somme è destinato all'ente locale competente.

Tanto premesso, sentiti il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNAC), per consentire il versamento, tramite modello F24, della suddetta sanzione irrogata dalla polizia comunale, si istituisce il seguente codice tributo:

  • "3022" denominato "Sanzione pecuniaria amministrativa per il contrasto della contraffazione irrogata dalla polizia comunale - articolo 1, comma 7, decreto legge 14 marzo 2005, n. 35".

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella "Sezione IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI", indicando:

- nel campo "IDENTIFICATIVO OPERAZIONE" (alfanumerico fino a 18 caratteri), gli estremi dell'atto di irrogazione della sanzione;

- nel campo "codice ente/codice comune", il codice catastale del comune a cui appartiene l'organo di polizia comunale;

- nel campo "anno di riferimento", l'anno in cui è stata constatata la violazione.

Gli altri campi della sezione non devono essere compilati.

Il cinquanta per cento delle somme versate con il suddetto codice tributo "3022" è accreditato dalla Struttura di Gestione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, direttamente al comune corrispondente al codice catastale indicato nel modello F24; il restante cinquanta per cento è accreditato all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo XVIII - capitolo 2334.

Qualora la sanzione amministrativa di cui al citato articolo 1, comma 7, del decretolegge n. 35 del 2005 sia irrogata da organi diversi dalla polizia comunale, il versamento è effettuato, tramite modello F24, utilizzando il codice tributo "3021",istituito con la risoluzione n. 47/E del 19 aprile 2005, da esporre nella sezione "ERARIO" del modello, riportando nel campo "anno di riferimento" l'anno in cui è stata constatata la violazione.

Si precisa che, ai fini del versamento della sanzione in argomento, non è possibile avvalersi dell'istituto della compensazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

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