Modalità di versamento, tramite modello F24, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, per il contrasto della contraffazione - istituzione codice tributo
L'articolo 1, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, prevede che "E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale".
La medesima disposizione, al terzo periodo, stabilisce che "(...) qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino a un milione di euro".
In proposito, è previsto che all'accertamento delle suddette violazioni possano anche provvedere, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa.
Inoltre, l'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge n. 35 del 2005 stabilisce che le somme derivanti dall'applicazione della sanzione in argomento siano versate interamente all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate e destinate alla lotta alla contraffazione. Invece, nel caso di sanzioni irrogate da organi di polizia locale, il 50 per cento delle somme è destinato all'ente locale competente.
Tanto premesso, sentiti il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNAC), per consentire il versamento, tramite modello F24, della suddetta sanzione irrogata dalla polizia comunale, si istituisce il seguente codice tributo:
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella "Sezione IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI", indicando:
- nel campo "IDENTIFICATIVO OPERAZIONE" (alfanumerico fino a 18 caratteri), gli estremi dell'atto di irrogazione della sanzione;
- nel campo "codice ente/codice comune", il codice catastale del comune a cui appartiene l'organo di polizia comunale;
- nel campo "anno di riferimento", l'anno in cui è stata constatata la violazione.
Gli altri campi della sezione non devono essere compilati.
Il cinquanta per cento delle somme versate con il suddetto codice tributo "3022" è accreditato dalla Struttura di Gestione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, direttamente al comune corrispondente al codice catastale indicato nel modello F24; il restante cinquanta per cento è accreditato all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo XVIII - capitolo 2334.
Qualora la sanzione amministrativa di cui al citato articolo 1, comma 7, del decretolegge n. 35 del 2005 sia irrogata da organi diversi dalla polizia comunale, il versamento è effettuato, tramite modello F24, utilizzando il codice tributo "3021",istituito con la risoluzione n. 47/E del 19 aprile 2005, da esporre nella sezione "ERARIO" del modello, riportando nel campo "anno di riferimento" l'anno in cui è stata constatata la violazione.
Si precisa che, ai fini del versamento della sanzione in argomento, non è possibile avvalersi dell'istituto della compensazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
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