Maggiorazione all’Ires “Robin Tax” di cui all’articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112. Trattamento delle eccedenze pregresse e compilazione del modello UNICO
Risoluzione Agenzia Entrate n. 87 del 14.09.2012
È pervenuta alla scrivente una richiesta di chiarimento in merito alla modalità di recupero dell’eccedenza a credito relativa alla maggiorazione all’Ires di cui all’articolo 81 del decreto legge n. 112 del 2008 (cosiddetta “Robin Tax”), emergente dalla dichiarazione UNICO 2011 Società di capitali, da parte di una società non più tenuta alla compilazione dell’apposita sezione XI-A, “Addizionale per il settore petrolifero e dell’energia elettrica”, del quadro RQ.
In particolare, il contribuente istante, che nel periodo d’imposta 2010 era soggetto alla maggiorazione “Robin Tax”, ha esposto un’eccedenza a credito nella Sezione XI-A, nel quadro RQ43, colonna 13 (Crediti d’imposta e ritenute) del modello UNICO 2011 Società di capitali. Nel periodo d’imposta successivo, 2011, il contribuente non ha più i requisiti previsti per l’assoggettamento alla maggiorazione e, conseguentemente, non è tenuto alla compilazione dell’apposita sezione del quadro RQ e alla liquidazione della maggiorazione nel modello UNICO 2012.
Tanto premesso, viene chiesto se l’eccedenza a credito derivante dalla dichiarazione precedente debba essere evidenziata nella sezione II del quadro RX (Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione) ovvero nella Sezione XI-A Addizionale per il settore petrolifero e dell’energia elettrica, del quadro RQ43, della dichiarazione relativa al 2011, anche se per tale periodo d’imposta il contribuente istante non è assoggettato alla Robin tax.
Al riguardo, si osserva che la sezione II del quadro RX, come precisato nelle relative istruzioni, accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d’imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l’utilizzo con l’indicazione degli stessi in dichiarazione. Una volta indicate nella sezione in parola, le eccedenze possono essere utilizzate secondo una delle seguenti modalità:
- richieste a rimborso;
- compensate “orizzontalmente”, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione;
- cedute ai fini della compensazione dell’IRES dovuta dalla consolidante per effetto della tassazione di gruppo.
Pertanto, qualora il contribuente intenda utilizzare l’eccedenza a credito maturata nel periodo d’imposta precedente nei modi sopra descritti, può correttamente riportare l’eccedenza stessa nella sezione II del quadro RX senza compilare la sezione XI-A del quadro RQ.
Se il contribuente, invece, prevedendo di essere nuovamente assoggettato alla maggiorazione nei successivi periodi d’imposta, intende mantenere la possibilità di utilizzare l’eccedenza a scomputo della maggiorazione a debito eventualmente dovuta in futuro, può continuare ad indicare la medesima eccedenza nella sezione XI-A del quadro RQ. In tal caso, non deve essere barrata la casella denominata “Addizionale Ires” posta nel frontespizio (in quanto per il periodo d’imposta al quale si riferisce la dichiarazione il contribuente istante non è comunque assoggettato alla maggiorazione) mentre devono essere compilate esclusivamente le colonne 15 (Eccedenza precedente dichiarazione), 16 (eventuale - Eccedenza compensata nel mod. F24) e 19 (Imposta a credito) del rigo RQ43, riportando l’importo indicato in quest’ultima colonna nell’apposito rigo della prima sezione del quadro RX del modello UNICO 2012 Società di capitali.
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