Risoluzione Agenzia Entrate n. 88 del 07.05.2007

Versamento, tramite modello F23, delle maggiorazioni delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 1, commi 1177 e 1178, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Risoluzione Agenzia Entrate n. 88 del 07.05.2007

L'art. 1, comma 1177, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che "gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1 gennaio 1999 sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 1178.".
Tale comma 1178 dispone che "l'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei libri di matricola e di paga previsti dagli articoli 20 e 21 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e dall'articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000."
Al fine di consentire il versamento, tramite modello "F23", delle somme dovute a titolo di maggiorazione delle sanzioni disposte dai citati commi, distinguendole da quelle previste antecedentemente all'entrata in vigore della richiamata legge 296/2006, si istituisce il seguente codice tributo:
"698T" - "Maggiorazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 1, commi 1177 e 1178, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"
In sede di compilazione del modello F23, il codice 698T deve essere esposto nel campo 11 (codice tributo), indicando nel campo 6 (codice ufficio) il codice della Direzione Provinciale del Lavoro, competente territorialmente, desumibile dalla tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari, riportata sul sito dell'agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it
Si precisa che le somme riscosse con tale modalità saranno imputate al capitolo 2573, articolo 4, del Bilancio dello Stato, denominato "Versamento delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1177 e 1178, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative a sanzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro".

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