Prevendita e diritti per servizi specifici
Risoluzione Agenzia Entrate n. 88 del 12.07.2006
La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) ha chiesto chiarimenti in ordine al trattamento fiscale dei corrispettivi pagati a fronte di servizi aggiuntivi offerti da soggetti che effettuano la prevendita.
La SIAE richiama, in via preliminare, la circolare n. 165 del 7 settembre 2000 e la risoluzione n. 88 del 12 giugno 2001, con le quali è stato chiarito che il diritto di prevendita costituisce "parte integrante del corrispettivo previsto per assistere allo spettacolo" e come tale soggetto all'obbligo di certificazione a mezzo di misuratore fiscale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544.
Ciò premesso, la stessa SIAE intende conoscere se debbano rientrare nell'ambito dei diritti di prevendita anche gli ulteriori corrispettivi pagati al soggetto che effettua la prevendita per usufruire di servizi aggiuntivi a pagamento (ad esempio consegna a domicilio dei titoli d'accesso).
Ad avviso della SIAE dette somme non rientrano nei diritti di prevendita e non devono quindi essere certificati a mezzo di misuratore fiscale, ma nei modi ordinari (ricevuta o scontrino fiscale), a condizione che sia data facoltà allo spettatore di utilizzare o meno i predetti servizi aggiuntivi.
Al riguardo si osserva che con riferimento ai diritti di prevendita l'Avvocatura Generale delle Stato, con parere espresso in data 4 maggio 1999, già richiamato nella circolare 165 del 2000 e nella risoluzione n. 88 del 2001, ha evidenziato come "la somma pagata dall'acquirente, ivi compreso il diritto di prevendita, va imputata tutta e interamente all'organizzatore e costituisce perciò il corrispettivo per assistere allo spettacolo, ancorché una parte di tale somma (e, più specificatamente del diritto di prevendita) potrà essere poi attribuita dall'organizzatore dello spettacolo al distributore dei biglietti a compenso dell'attività di distribuzione da lui svolta in proprio nome e per proprio conto in virtù del contratto di mandato o di appalto con lui stipulato".
Quanto sopra rappresentato, si ritiene che le ulteriori somme versate dal cliente che usufruisce di servizi aggiuntivi facoltativi non costituiscono, a differenza di quanto corrisposto per la prevendita, corrispettivo per assistere allo spettacolo bensì il corrispettivo pagato al soggetto che effettua la distribuzione esclusivamente per i servizi specifici ed ulteriori dallo stesso resi in favore del cliente che ne abbia fatto richiesta.
Dette somme, corrisposte a fronte di prestazioni di servizi aggiuntivi, costituiscono, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, operazioni autonomamente imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, soggette all'aliquota del 20 per cento. I relativi importi dovranno essere certificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
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