Risoluzione Agenzia Entrate n. 88 del 17.09.2012

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106
Risoluzione Agenzia Entrate n. 88 del 17.09.2012

L’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha introdotto un credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno a favore dei “datori di lavoro che, nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla Commissione Europea “svantaggiati” (…), nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) (…)”.
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 maggio 2012, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la coesione territoriale, nel dettare le disposizioni di attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, all’articolo 5, comma 5, prevede che, “il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, a partire dalla data di comunicazione dell’accoglimento dell’istanza di cui al comma 4 ed entro 2 anni dalla data di assunzione ed è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è concesso”.
Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 14 settembre 2012 sono definite le modalità e i termini di fruizione del credito d’imposta, utilizzabile nei limiti degli importi comunicati dalle Regioni, esclusivamente presentando il modello F24 all’agente della riscossione presso il quale il beneficiario del credito stesso è intestatario del conto fiscale, di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1993 n. 567.
Per consentire la fruizione del suddetto credito d’imposta, tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:
“3885” denominato: “Credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno – art. 2, dl n. 70/2011”
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Regioni” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Il campo “codice regione” è valorizzato con il codice della Regione che ha concesso il credito d’imposta , indicando per :
- l’Abruzzo, 01;
- la Basilicata, 02;
- la Calabria, 04;
- la Campania, 05;
- il Molise, 12;
- la Puglia, 14;
- la Sardegna, 15;
- la Sicilia, 16.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno in cui è concesso il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

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