Istanza di Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Risoluzione Agenzia Entrate n. 90 del 12.07.2006
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DLgs n. 124 del 1993, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), in qualità di sostituto di imposta, sottopone a tassazione, ai fini IRPEF, l'intero ammontare della pensione integrativa erogata dal Fondo interno di previdenza (di cui al regolamento approvato con D.M. del 30 maggio 1969) agli ex dipendenti INAIL assunti dopo l'8 marzo 1956 e fino al 3 aprile 1975, anno in cui è entrata in vigore la legge di riforma del comparto parastato (Legge n. 70 del 1975).
Detto Fondo di previdenza è stato soppresso a decorrere dal 1 ottobre 1999. Il combinato disposto dell'art. 11 della Legge n. 335 del 1995 e dell'art. 13 del D.lgs. n. 124 del 1993 prevede, per le forme pensionistiche complementari, la determinazione della base imponibile nella misura ridotta dell'87,50%.
Sulla base di quanto esposto, l'istante chiede di sapere se deve operare le ritenute per le prestazioni di previdenza integrativa erogate agli ex dipendenti INAIL nel limite dell'87,50%.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
A parere dell'istante la parte imponibile della pensione integrativa erogata dal Fondo di previdenza presso l'INAIL deve essere costituita dall'87,50% del suo ammontare, nel rispetto del combinato disposto dell'art. 11 della legge n. 335 del 1995 e dell'art. 13 del D.lgs. n. 124 del 1993.
Ciò anche in considerazione dell'orientamento dei giudici tributari ormai consolidato in favore dei contribuenti ai quali viene riconosciuto il diritto al rimborso.
L'istante fa presente che la Corte di Cassazione in numerose pronunce (sent. nn. 10842/05, 11463/05, 12351/05), con riferimento alle prestazioni pensionistiche in parola, ha confermato la determinazione agevolata della base imponibile, ridotta nella misura dell'87,50%.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La questione riguarda il trattamento da riservare, ai fini dell'IRPEF, alle erogazioni pensionistiche rese dai fondi integrativi di previdenza costituiti presso gli enti di cui alla Legge n. 70 del 1975, tra i quali è compreso l'INAIL.
Fino al 31 dicembre 2000 l'art. 48-bis, comma 1, lett. d), del Tuir, ha previsto la determinazione agevolata della base imponibile con riferimento alle prestazioni pensionistiche erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del D.lgs n. 124 del 1993.
In particolare, dette prestazioni costituiscono reddito per l'87,5% dell'ammontare lordo corrisposto.
Il D.lgs. n. 47 del 2000 ha introdotto nuove disposizioni sulla previdenza integrativa applicabili alle prestazioni relative agli importi maturati dalla data del 1 gennaio 2001.
Il medesimo decreto legislativo, peraltro, ha stabilito che le vecchie modalità di tassazione continuano ad applicarsi relativamente alle prestazioni pensionistiche maturate fino al 31 dicembre 2000.
In particolare, in relazione alle rendite erogate dai fondi istituiti presso l'INPS e l'INAIL, questa agenzia è intervenuta con la risoluzione n. 295 dell'11 settembre 2002, con la quale è stato ritenuto che i fondi integrativi degli enti pubblici del parastato non sono riconducibili alla categoria dei fondi indicati e disciplinati dal D.lgs. n. 124 del 1993, per cui i trattamenti pensionistici dagli stessi erogati non possono fruire della tassazione agevolata prevista dal citato art. 48-bis, comma 1, lett. d), del Tuir.
Tuttavia, successivamente alla risoluzione sopra citata si è affermato un indirizzo, ormai consolidato, della Corte di Cassazione, che ha affermato la riconducibilità delle somme in discorso ai trattamenti erogati dai fondi pensione disciplinati dal citato decreto legislativo n. 124 del 1993, e, quindi, ha ammesso l'applicabilità dei benefici previsti dall'art. 48-bis, comma 1, lett. d), del Tuir, nel testo vigente fino al 31 gennaio 2000.
In particolare, secondo l'interpretazione della Suprema Corte, la disciplina dettata dal D.lgs n. 124 del 1993 interessa tutte le forme di previdenza preordinate all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico che risultano istituite alla data di entrata in vigore della Legge n. 421 del 1992, nessuna esclusa.
Pertanto, l'ambito di applicazione del D.lgs. è così esteso da ricomprendere anche il fondo integrativo già istituito presso l'INAIL alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992.
Si rammenta, che, come specificato nella circolare n. 29 del 2001 (al punto 4.4), la predetta disciplina (tassazione nella misura dell'87,5%) trova applicazione relativamente alle prestazioni periodiche integrative maturate fino alla data del 31dicembre 2000.
Infatti, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 47 del 2000, per i soggetti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 1 gennaio 2001, le nuove disposizioni relative alle modalità di tassazione si rendono applicabili alle sole prestazioni riferibili agli importi maturati da tale data.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'INAIL, in qualità di sostituto d'imposta, dovrà procedere alla determinazione agevolata della base imponibile, ridotta nella misura dell'87,5%, già in sede di applicazione della ritenuta sulle singole mensilità.
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