Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Richiesta di chiarimenti in merito alla deducibilità ai fini IRAP di oneri correlati a strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale.
Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
QUESITO
Dal 201X Alfa S.p.A. ha effettuato n. X emissioni di strumenti finanziari - destinati ad investitori istituzionali - rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline nazionali del tipo "Additional Tier1".
In particolare:
omissis
Alfa S.p.A., con specifico riferimento alle caratteristiche contrattuali, precisa che:
? la remunerazione è costituita da una cedola semestrale fissa commisurata al valore nominale del titolo, il cui pagamento può avvenire soltanto a valere sui c.d. distributable items. L'emittente ha la piena discrezionalità di non procedere al pagamento della cedola a favore dei portatori di tali titoli, senza che la mancata corresponsione possa qualificarsi alla stregua di un evento di inadempimento. Le cedole non pagate o pagate parzialmente non saranno mai recuperate in periodi successivi. L'esercizio, o il mancato esercizio, della discrezionalità avviene circa XX giorni prima dello stacco cedola;
? la svalutazione del relativo valore nominale (c.d. write-down) avviene su base temporanea nel momento in cui il CET1 ratio (coefficiente patrimoniale previsto da Basilea 3) del gruppo Alfa scende al di sotto del X% omissis.
II descritto meccanismo di piena discrezionalità, non solo quanto al rimborso del capitale ma anche rispetto al pagamento delle cedole, assicurando il rispetto dei principi in materia di adeguatezza patrimoniale previsti dalla normativa comunitaria, comporta l'iscrizione nel bilancio IAS di detti strumenti come strumenti di equity (in tal senso, lo IAS 32), vale a dire come componenti del patrimonio netto, nella voce 130 "Strumenti di capitale" del bilancio individuale e voce 140 del bilancio consolidato, con la conseguenza che le eventuali cedole corrisposte devono essere portate in riduzione delle "Riserve" - voce 140 e 150 rispettivamente del bilancio individuale e consolidato - (in luogo dell'iscrizione nel conto economico) nel momento del pagamento, al netto dell'effetto fiscale associato.
Ai fini IRES, l'art. 2, comma 22, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, con riferimento agli strumenti finanziari "rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale" emessi a decorrere dal 20 luglio 2011, ha previsto che le relative remunerazioni sono in ogni caso deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto emittente, ferma restando l'applicazione dell'art. 96 e dell'art. 109, comma 9, del TUIR.
A tale riguardo, Alfa S.p.A. rappresenta quanto segue: "(...) sempre con riguardo agli strumenti "Additional Tier 1", la risoluzione n. 30/E del 26 febbraio 2019 ha espressamente chiarito, sempre trattando dei profili fiscali IRES, come gli oneri dagli stessi generati vadano considerati deducibili per la società emittente, poiché rivenienti da titoli che, ai sensi dell'art. 44 del T.U.I.R., devono essere considerati similari alle obbligazioni in quanto non aventi un rendimento totalmente commisurato agli utili dell'emittente (o di società ad esso collegate) (...)"; il periodo contiene il riferimento ad una nota a piè di pagina, in cui si legge: "(...) In particolare, nella citata risoluzione è stato chiarito che i titoli in oggetto, ancorché contabilizzati fra gli strumenti di capitale del soggetto emittente, possono generare, in base alle condizioni previste nel regolamento di emissione, una remunerazione in misura fissa basata su un tasso prestabilito (non connesso, pertanto, con l'andamento del risultato economico del soggetto emittente) che, ai fini fiscali, ha natura di interesse (...)".
Alfa S.p.A. ritiene che i titoli emessi rientrino nell'ambito di applicazione delle disposizioni appena richiamate, non sussistendo alcuna connessione tra il quantum erogato ed il risultato economico dell'impresa.
Considerato che non esiste analoga disposizione ai fini Irap e posto che i titoli di cui sopra rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina appena illustrata, Alfa S.p.A. richiede un parere sulla deducibilità ai fini Irap delle remunerazioni degli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d'Italia.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Alfa S.p.A. prospetta la soluzione di seguito illustrata.
Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 giugno 2011 (D.M. 8 giugno 2011), recante il coordinamento tra i principi contabili internazionali e le regole di determinazione della base imponibile IRES e IRAP, ha previsto che "i componenti fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del Decreto Irap, imputati direttamente a patrimoni netto (...) concorrono alla formazione della base imponibile IRAP al momento dell'imputazione a conto economico. Se per tali componenti non è mai prevista l'imputazione a conto economico la rilevanza fiscale è stabilita secondo le disposizioni di cui al decreto IRAP indipendentemente dall'imputazione a patrimonio netto (...).
Alfa S.p.A. rappresenta che "(...) Sul tema è successivamente intervenuto il D.M. 3 agosto 2017, con il quale è stato riformulato l'ultimo periodo del citato comma 2 dell'art. 2 del D.M. 8 giugno 2011 al fine di stabilire che per i componenti per i quali non è mai prevista l'imputazione a conto economico "la rilevanza ai fini IRAP è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura" (...)".
Alfa S.p.A. evidenzia altresì che "(...) Come espressamente indicato nella stessa relazione illustrativa per stabilire se e in che misura un componente imputato a patrimonio debba concorrere alla formazione dell'imponibile IRAP occorre indagarne la natura, a tal fine dovendosi in primo luogo far ricorso proprio alle indicazioni contenute negli IAS/IFRS (...)".
Sul punto Alfa S.p.A., dopo aver dato risalto ai motivi per cui ai fini IAS/IFRS i componenti correlati a strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale non rispecchiano la definizione di "dividendo" contenuta nello IAS 18, conclude che le cedole di tali titoli debbano necessariamente assumere la natura di un pagamento di interessi.
In virtù delle considerazioni anzidette, atteso che l'imputazione contabile a patrimonio netto delle remunerazioni sugli strumenti finanziari di cui trattasi, prevista dai principi contabili IAS/IFRS, non può, secondo l'istante, cambiarne la natura economico-sostanziale di interessi passivi relativi a rapporti di natura finanziaria, Alfa S.p.A. ne chiede la piena deducibilità ai fini IRAP alla luce dell'art. 2, c. 2, del D.M. 8 giugno 2011.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La fattispecie sottoposta all'esame della scrivente investe il corretto trattamento fiscale applicabile, ai fini IRAP, alle remunerazioni degli strumenti finanziari di tipo Additional Tier 1, rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale, ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline nazionali, emessi dalla Banca.
Al riguardo, si ricorda che la riforma IRAP, attuata dalla legge finanziaria per il 2008, ha delineato un nuovo sistema di determinazione della base imponibile, fondato sul principio di presa diretta dal bilancio e conseguente sganciamento dalle regole di determinazione dell'IRES. In particolare, per le banche e gli altri enti finanziari, l'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (decreto IRAP), individua le voci di conto economico rilevanti nella determinazione del valore della produzione netta, quali: a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi; b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento; c) altre spese amministrative nella misura del novanta per cento; c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti verso la clientela.
La circolare n. 27/E del 2009 ha precisato che la base imponibile IRAP dei soggetti finanziari è determinata dalla somma algebrica delle voci dello specifico schema di conto economico, espressamente richiamate dall'articolo 6 del decreto IRAP, a nulla rilevando gli importi indicati a patrimonio netto.
Gli schemi di bilancio a cui la norma rinvia sono contenuti nella circolare n. 262 del 22 dicembre 2005, emanata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, in conformità con quanto previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS. Al fine di coordinare i principi contabili internazionali IAS/IFRS e le regole di determinazione della base imponibile IRAP, l'articolo 2, comma 2, del D. M. 8 giugno 2011, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, lett. a), n. 2), del D.M. 3 agosto 2017, ha disposto che i componenti fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto IRAP, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI), concorrono alla formazione della base imponibile IRAP al momento dell'imputazione a conto economico. Se per tali componenti non è mai prevista l'imputazione a conto economico, la rilevanza fiscale è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati al conto economico aventi la medesima natura.
Ciò posto, venendo alla disamina del trattamento contabile degli strumenti oggetto del presente interpello, si evidenzia che lo IAS 32 qualifica una passività finanziaria ovvero uno strumento di capitale a seconda, tra l'altro, che vi sia o meno un'obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide. Una volta qualificato lo strumento finanziario come passività o strumento di capitale lo stesso IAS 32 disciplina la classificazione dei componenti ad esso collegati. In particolare, il predetto principio prevede la rilevazione a patrimonio netto delle remunerazioni, se lo strumento finanziario è stato qualificato come strumento di capitale, ovvero la rilevazione a conto economico, qualora le remunerazioni siano collegate ad una passività finanziaria.
Al riguardo, il paragrafo 35 dello IAS 32 prevede che "le distribuzioni ai possessori di uno strumento rappresentativo di capitale devono essere addebitate dall'entità direttamente al patrimonio netto".
In altri termini, lo IAS 32, qualificando lo strumento finanziario come capitale, attribuisce alla remunerazione collegata la natura di distribuzione di utile (dividendo).
Alla luce dei principi delineati in materia di adeguatezza patrimoniale, che si riflettono sulla piena discrezionalità dell'emittente - non solo quanto al rimborso del capitale ma anche rispetto al pagamento delle cedole - nel caso di specie, gli strumenti finanziari di tipo Additional Tier 1, dal punto di vista contabile, sono rappresentati, pertanto, nel bilancio redatto secondo i principi IAS/IFRS come strumenti di equity e le relative remunerazioni come componenti del patrimonio netto.
In particolare, tali strumenti finanziari alimentano la voce "130-strumenti di capitale" del passivo di stato patrimoniale e le cedole corrisposte sono conseguentemente rilevate per cassa, una volta che ne sia stato deliberato il pagamento, in contropartita del patrimonio netto in luogo dell'iscrizione nel conto economico.
Ne deriva, sulla base di tale ricostruzione, che le remunerazioni degli strumenti finanziari di tipo Additional Tier 1 non assumono rilevanza nella determinazione del valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP.
Alle medesime conclusioni si perviene, peraltro, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 2 del D.M. 8 giugno 2011, anche nella formulazione antecedente rispetto alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1, lett. a), n. 2), del D.M. 3 agosto 2017.
Ciò in quanto - sulla base delle considerazioni sopra evidenziate - le remunerazioni in esame sono assimilate dallo IAS 32 alla stregua di dividendi che, in quanto tali, non assumono rilevanza nel tributo regionale.
Infine si rappresenta che gli effetti della presente risposta riguardano esclusivamente il trattamento, ai fini IRAP, in capo al soggetto emittente, delle remunerazioni degli strumenti finanziari di tipo Additional Tier 1e non si intendono in alcun modo riferite al trattamento contabile e fiscale dei menzionati strumenti in capo ai sottoscrittori né al trattamento, ai fini IRES, degli strumenti medesimi.
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