Istituzione dei codici tributo per il recupero, tramite modello F24, degli incentivi fiscali a favore di: - società quotate in mercati regolamentati di uno Stato membro dell'Unione Europea - articolo 1, comma 1, lettera d) ed articolo 11 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Aiuto di Stato C8/2004); - organismi di investimento collettivo dei valori mobiliari (OICVM),specializzati in società quotate di piccola e media capitalizzazione - articolo 12 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Aiuto di Stato CR 19/2004)
Risoluzione Agenzia Entrate n. 92 del 24.07.2006
Il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, ha introdotto incentivi fiscali a favore di particolari categorie d'impresa.
In particolare il citato decreto ha previsto:
- all'articolo 1, comma 1, lett. d), per i soggetti in attività alla data del 2 ottobre 2003, l'esclusione dal reddito imponibile dell'ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- all'articolo 11, per le società le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione Europea, nel periodo compreso tra il 2 ottobre 2003 e il 31 dicembre 2004, una riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito.
Inoltre l'articolo 12 del citato decreto, ha previsto per gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari che investono il proprio patrimonio in azioni emesse da società a piccola e media capitalizzazione, quotate nei mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea, una riduzione di aliquota dell'imposta sostitutiva.
La Commissione europea, con le Decisioni C 591 del 16 marzo 2005 e C 3302 del 6 settembre 2005, ha affermato l'incompatibilità con il mercato comune, del regime di aiuti di Stato concessi sotto forma di incentivi fiscali, di cui ai predetti articoli del decreto legge n. 269/2003, e la necessità di procedere al loro recupero.
Sugli importi da restituire devono essere calcolati gli interessi a norma del capo V del Regolamento CE n. 794/2004, che decorrono dalla data in cui gli aiuti sono divenuti disponibili per i beneficiari fino alla data dell'effettivo recupero.
Gli aiuti sono restituiti dai soggetti che hanno beneficiato, mediante versamento da eseguire con le modalità di cui al decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241.
Per consentire la restituzione dei predetti incentivi ovvero il loro recupero a seguito di provvedimento notificato dall'Agenzia delle Entrate, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- "5052", denominato " restituzione/recupero (Decisione CE C 591 del 16/03/2005) degli incentivi fiscali a favore di società le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione Europea - capitale - art. 1, comma 1, lett. d) e art. 11, DL n. 269/2003";
- "5053", denominato " restituzione/recupero (Decisione CE C 591 del 16/03/2005) degli incentivi fiscali a favore di società le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione Europea - interessi - art. 1, comma 1, lett. d) e art. 11, DL n.269/2003";
- "5054", denominato "restituzione/recupero (Decisione CE C 3302 del 06/09/2005) degli incentivi fiscali a favore di organismi di investimento collettivo dei valori mobiliari specializzati in società quotate di piccola e media capitalizzazione - capitale - art. 12, DL n. 269/2003";
- "5055", denominato "restituzione/recupero (Decisione CE C 3302 del 06/09/2005) degli incentivi fiscali a favore di organismi di investimento collettivo dei valori mobiliari specializzati in società quotate di piccola e media capitalizzazione - interessi - art. 12, DL n. 269/2003";
Nella compilazione del modello F 24 gli importi devono essere indicati nella sezione "Erario", esclusivamente nella colonna importi a debito versati, con indicazione, quale "periodo di riferimento" dell'anno in cui si è beneficiato dell'incentivo, espresso nella forma "AAAA".
Si precisa che tali codici tributo saranno operativamente efficaci a decorrere dal settimo giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.
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