Istanza di interpello - ALFA S.p.a. - IRAP: deduzione per incremento occupazionale - Articolo 11, comma 4-quinquies del d.lgs. 12 dicembre 1997, n. 446
Risoluzione Agenzia Entrate n. 93 del 13.03.2008
La società ALFA S.p.a. ha formulato un'istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, relativa all'applicazione dell'articolo 11, comma 4-quinquies, del d.lgs. 12 dicembre 1997, n. 446.
Quesito
La società ALFA S.p.a (di seguito, in breve, Società") è una società a capitale pubblico (avente come socio unico ......) che opera "in house providing" e "fornisce i seguenti servizi di rilevanza sociale:
1. Attività e servizi ausiliari di vigilanza e sicurezza per le strutture scolastiche.
2. Indagine ricognitiva per la mobilità dei disabili secondo i principi espressi dalla legge 104/92 e dalla legge 3285/00.
3. Servizi di trasporto e realizzazione di un sistema di mobilità destinato ai soggetti appartenenti a categorie svantaggiate ed a soggetti diversamente abili.
4. Servizio di call-center di sicurezza stradale e per le emergenze della viabilità delle strade provinciali".
La Società, costituita in data 19 dicembre 2005, ha effettuato, a partire dal 1 febbraio 2006, nuove assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato al fine di acquisire l'organico necessario per l'espletamento delle attività sopra menzionate.
Chiede, pertanto, se, in relazione alle predette assunzioni, possa fruire della deduzione dalla base imponibile prevista - per i soggetti che incrementano il numero dei dipendenti a tempo indeterminato nelle aree ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea - dall'articolo 11, comma 4-quinquies, del d.lgs. 12 dicembre 1997, n. 446 (di seguito, in breve "decreto IRAP").
Soluzione prospettata dal contribuente
La Società, esaminato "il rispetto anche di tutte le condizioni specifiche previste dal regolamento comunitario n. 2204/2002 in materia di aiuti all'occupazione" e "tenuto conto dell'appartenenza, nel caso in esame, all'area ammissibile alla deroga prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lett. a) del Trattato", ritiene di poter fruire della predetta deduzione.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'articolo 11, comma 4-quater, del decreto IRAP prevede "fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano, in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente" una deduzione dalla base imponibile pari al costo del personale neoassunto "per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile".
Per effetto di quanto contenuto nel successivo comma 4O-quinquies dello stesso articolo 11, "per i quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, fermo restando il rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater è quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e triplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo".
Con le circolari n. 7/E del 13 febbraio 2006 e n. 26/E del 12 luglio 2006 sono state fornite le istruzioni relative alla corretta applicazione dell'incentivo in parola; con specifico riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, è stato precisato che la norma agevolativa non contempla tra i soggetti ammessi quelli indicati nella lettera e-bis) dell'articolo 3, comma 1, del decreto IRAP vale a dire le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.
A tal riguardo, la circolare n. 7/E del 2006 ha chiarito che tale esclusione, di natura soggettiva, opera sia con riferimento all'attività istituzionale che alle eventuali attività commerciali rese da tali soggetti.
L'esclusione deve intendersi riferita all'attività "direttamente" esercitata dai soggetti di cui alla lettera e-bis) dell'articolo 3, comma 1, del decreto IRAP; pertanto, si ritiene che, nell'ipotesi in cui - come nel caso in esame - il beneficiario sia controllato da un soggetto espressamente escluso dall'agevolazione, la deduzione sia legittimamente fruibile.
Resta inteso, ovviamente, che l'incremento occupazionale dal quale scaturisce la deduzione dalla base imponibile dovrà essere realizzato nel rispetto di tutte le condizioni contenute nel citato Regolamento CE n. 2204/2002; in particolare, come segnalato nella citata circolare n. 7 del 2006, si ricorda che:
a) i posti di lavoro, creati nell'area ammessa alle deroghe previste dall'articolo 87 del Trattato CE, devono rappresentare un incremento netto del numero di dipendenti sia dello stabilimento che dell'impresa interessati, rispetto alla consistenza occupazionale media realizzata nei dodici mesi precedenti;
b) i posti di lavoro creati devono essere conservati all'interno della medesima regione o zona assistita per un periodo minimo di tre anni per le grandi imprese o di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
c) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non devono aver mai lavorato prima o devono aver perso o essere in procinto di perdere l'impiego precedente.
Da ultimo, in relazione ai massimali di aiuto applicabili - atteso che la norma agevolativa fa riferimento "alla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo" - si ricorda che con Decisione del 28 novembre 2007 C(2007) 5618def, la Commissione europea ha approvato la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione regionale, è resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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