Integrazione delle denominazioni dei codici tributo da utilizzare per il versamento, mediante il modello ''F24'', dell'imposta sul reddito delle società - IRES, dovuta dai contribuenti che si avvalgono degli istituti conciliativi - Accertamento con adesione - Omessa impugnazione
Risoluzione Agenzia Entrate n. 93 del 21.07.2005
Il decreto legislativo 12 dicembre 2003 n. 344, mediante disposizioni modificative del TUIR, dà attuazione ai principi contenuti nell' articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80 (legge delega), che definisce, tra l'altro, le linee guida della nuova imposta sul reddito delle società, IRES, che sostituisce l'IRPEG.
Tutto ciò premesso, al fine di non generare confusione all'atto del versamento mediante modello "F 24", dell'imposta sul reddito delle società - IRES, dovuta dai contribuenti che si avvalgono degli istituti conciliativi dell'accertamento con adesione e dell'omessa impugnazione, si rende opportuno integrare come di seguito le denominazioni dei codici tributo sotto elencati, precedentemente istituiti con Circolare del 27 aprile 2000, n. 83:
- "9405" denominato: "IRPEG/IRES e relativi interessi - accertamento con adesione";
- "9455" denominato: "IRPEG/IRES e relativi interessi - omessa impugnazione".
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