Risoluzione Agenzia Entrate n. 94 del 20.11.2019

Utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta corrispondenti alle detrazioni di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. SISMABONUS ACQUISTI), nonché per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR - Ridenominazione dei codici tributo "6890" e "6891"

Gli acquirenti delle unità immobiliari beneficiari delle detrazioni per gli interventi di riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. SISMABONUS ACQUISTI) e successive modificazioni, possono optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito; rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Inoltre, l'articolo 10, comma 3-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che i soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti per le opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi; rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019 sono state definite, tra l'altro, le modalità di attuazione delle suddette disposizioni. In particolare, ai sensi del punto 5.5 del richiamato provvedimento, i crediti ceduti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione dal cessionario, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, rispettivamente in cinque e dieci quote annuali di pari importo.

Tanto premesso, per esigenze di semplificazione, con la presente risoluzione si rende noto che le quote annuali dei suddetti crediti potranno essere utilizzate in compensazione dal cessionario, tramite modello F24, indicando i seguenti codici tributo istituiti con la risoluzione n. 58/E del 25 luglio 2018, come di seguito ridenominati:

- "6890"denominato "ECOBONUS - Utilizzo in compensazione del credito d'imposta ceduto - art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. n. 63 del 2013 - art. 10, comma 3-ter, del D.L. n. 34 del 2019";

- "6891"denominato "SISMABONUS - Utilizzo in compensazione del credito d'imposta ceduto - art. 16, commi 1-quinquies e 1-septies, del D.L. n. 63 del 2013".

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna "importi a debito versati".

I crediti ceduti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni inviate all'Agenzia delle entrate dai soggetti aventi diritto alle detrazioni, secondo le modalità di cui al richiamato provvedimento del 31 luglio 2019. Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, è necessario che il cessionario proceda all'accettazione dei crediti medesimi, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati di cui al periodo precedente, l'Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati, allo scopo di verificare che l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l'importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

In proposito, si evidenzia che, nel modello F24, il campo "anno di riferimento" deve essere valorizzato con l'anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito ceduto, nel formato "AAAA". Ad esempio, per le spese sostenute nel 2018, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota, nel modello F24 dovrà essere indicato l'anno di riferimento "2019"; per l'utilizzo in compensazione della seconda quota (fruibile dal 1° gennaio 2020), dovrà essere indicato l'anno di riferimento "2020" e così via. La quota di credito che non è utilizzata in compensazione nell'anno di fruibilità può essere utilizzata negli anni successivi, indicando comunque, quale anno di riferimento, l'anno originario di fruibilità.

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