Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per l'ammodernamento degli impianti calcistici - articolo 1, comma 352, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e DPCM del 28 marzo 2018
L'articolo 22, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, introdotto dall'articolo 1, comma 352, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205,dispone che "Al fine di incentivare l'ammodernamento degli impianti calcistici, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, in favore delle società appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato della mutualità è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12 per cento dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro, realizzati mediante l'impiego delle somme di cui al comma 1 entro il terzo periodo d'imposta successivo alla loro attribuzione. Il contributo è riconosciuto nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". (...)".
In attuazione delle sopra richiamate disposizioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2018, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione e la fruizione della sopra descritta misura agevolativa.
In particolare, l'articolo 7, comma 1, del citato DPCM del 28 marzo 2018, prevede che:
- il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dall'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, pena lo scarto del modello F24. A tal fine, detto Ufficio trasmette all'Agenzia delle entrate i dati delle società ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.
Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta in argomento, è istituito il seguente codice tributo:
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero nella colonna "importi a debito versati", nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito fruito.
Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di riconoscimento del credito d'imposta, nel formato "AAAA".
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