Organizzazioni non governative. Modalità di effettuazione erogazioni liberali
Risoluzione Agenzia Entrate n. 96 del 14.03.2008
QUESITO
Il Comitato ALFA ONLUS fa presente di essere ONLUS di diritto, in quanto Organizzazione non Governativa idonea ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e di ricevere da privati e imprese contributi in denaro per i quali emette apposite ricevute, in cui indica anche i benefici fiscali correlati alle erogazioni stesse.
Ciò premesso, il Comitato istante chiede chiarimenti sulle modalità con cui i suoi benefattori possono effettuare le erogazioni liberali al fine di fruire dell'agevolazione recata dall'art. 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
Il Comitato ALFA ritiene che i suoi benefattori, al fine di fruire del beneficio della deducibilità dal reddito delle erogazioni ad esso effettuate ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera g), del TUIR, possano effettuare versamenti anche in contanti, purché documentati da apposita quietanza liberatoria rilasciata dal Comitato stesso.
A tal fine, il Comitato istante osserva che il citato art. 10, comma 1, lettera g), del TUIR - concernente la deducibilità dall'imponibile IRPEF dei contributi versati alle ONG - "non indica alcuna specifica obbligatoria modalità di erogazione", a differenza dell'art. 15, comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico - avente ad oggetto la detraibilità dall'imposta dovuta dei contributi versati alle ONLUS - che espressamente prevede, come modalità di versamento, il canale bancario o postale o altri sistemi di pagamento individuati dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L'istante fa presente, peraltro, che "l'idoneità delle ONG certificata dal Ministero degli Esteri ai sensi dell'art. 49 della L. 26/2/87 n. 49 garantisce l'affidabilità delle predette organizzazioni che con il rilascio della quietanza liberatoria attestano l'effettività della erogazione ricevuta".
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 10, comma 1, lettera g), del TUIR prevede la deducibilità dal reddito complessivo, ai fini IRPEF, di contributi, donazioni e oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge n. 49 del 1987, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito dichiarato.
Riguardo alle modalità di erogazione, l'art. 15, comma 1, lettera i-bis), del TUIR - che consente la detraibilità dall'IRPEF dovuta di una quota delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle ONLUS - dispone espressamente che "il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241" (individuati in carte di debito, di credito e prepagate, assegni circolari e bancari) "e secondo ulteriori modalità che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze".
Le predette modalità, ancorché non espressamente previste, trovano applicazione, come precisato con la circolare n. 39/E del 19 agosto 2005, anche per le erogazioni liberali effettuate ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
Da ultimo, con risoluzione n. 133/E del 14 giugno 2007 è stato chiarito che le medesime modalità di versamento devono essere utilizzate anche per le erogazioni liberali detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera h), del TUIR.
Le istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi 730/2007 e UNICO 2007 confermano la generale applicabilità delle anzidette modalità di effettuazione delle erogazioni liberali al fine della fruizione dei relativi benefici fiscali.
Quanto sopra rappresentato, ribadendo le istruzioni già fornite in materia, si ritiene che le erogazioni liberali in argomento, ivi comprese quelle in favore delle Organizzazioni Non Governative (ONLUS di diritto), ai fini della deducibilità dal reddito dichiarato o la detraibilità dalle imposte dovute, devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
La risposta di cui alla presente nota viene resa dalla scrivente nell'ambito della consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.
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