Risoluzione Agenzia Entrate n. 98 del 12.11.2012

Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sul valore dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 2-sexies, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 - articolo 68, del decretolegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134

L'articolo 68, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prevede nuove disposizioni in materia di assicurazioni estere.
In particolare, l'articolo 68, comma 1, del citato decreto-legge, ha inserito all'articolo 26-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il terzo periodo, ove ? disposto che "Nel caso in cui l'imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libert? di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, l'imposta sostitutiva e' applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti da tali contratti".
L'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, ha inserito all'articolo 1, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, il comma 2-sexies, in cui ? previsto che "Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 26-ter, comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. L'imposta di cui al comma 2 e' commisurata al solo ammontare del valore dei contratti di assicurazione indicati nel citato terzo periodo. A tal fine i contraenti sono tenuti a fornire la provvista. (?)".

L'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, stabilisce che "In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1? gennaio 2011. Per tale periodo d'imposta il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il 16 novembre 2012 sulla base del valore dei contratti in essere al 31 dicembre 2011".
Per consentire il versamento dell'imposta in parola, tramite modello F24, si istituisce il seguente codice tributo:
  • "1695" denominato "Imposta sul valore dei contratti di assicurazione ? art. 1, c. 2-sexies, d.l. n. 209/2002"
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo ? esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione, nel campo "anno di riferimento", dell'anno d'imposta per cui si effettua il versamento, nel formato "AAAA".

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