Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - art. 13, del DPR n. 917 del 1986
ESPOSIZIONE DEL QUESITO
Il contribuente istante fa presente di avere svolto, dal 3 novembre 2015 al 2 novembre 2016, il Servizio Civile Nazionale, a fronte del quale il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha rilasciato due modelli CU, precisamente uno per il periodo d'imposta 2015 e l'altro per il 2016.
Al riguardo, l'interpellante evidenzia che l'Ente erogante corrisponde i compensi alla fine del mese successivo a quello di riferimento, motivo per il quale nella CU 2016, riferita all'anno 2015, è stato certificato, al punto 2, "Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato", il solo compenso relativo al mese di novembre 2015, con indicazione al punto 6, "Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni", di 28 giorni lavorativi.
Nella CU 2017, relativa all'anno 2016, l'Ente ha certificato i compensi erogati nel corso dell'anno 2016, ricomprendendo, al punto 2, anche il compenso relativo al mese di dicembre 2015, in quanto corrisposto a fine gennaio 2016.
Nella CU 2017, il datore di lavoro ha poi indicato, al punto 6, giorni 307, precisando, nel riquadro "Descrizione Annotazioni", con codice ZZ, "Altre annotazioni obbligatorie", che "il numero dei giorni indicati nel campo 6 dei Dati Fiscali corrisponde al periodo effettivamente lavorato e non a quello retribuito da cedolino. Tale problematica nasce dal fatto che l'Agenzia delle Entrate non contempla la casistica per cui il nostro Ente paga sempre il mese successivo".
Con tale annotazione, quindi, l'Ente erogante giustifica l'inserimento, al punto 6 della CU, di giorni 307 (01.01.2016/02.11.2016), in luogo di 337 (01.12.2015/02.11.2016), corrispondenti al periodo di lavoro retribuito nel 2016, il cui importo di euro 4.880,72 è indicato al punto 2 della medesima certificazione.
Pertanto, l'istante lamenta una maggiore imposta dovuta, in ragione del riconoscimento di una minore detrazione per lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene di avere il diritto di rapportare l'importo di euro 4.800,72, percepito nell'anno 2016 dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e da questo correttamente certificati, al numero di giorni lavorati a cui il suddetto importo corrisponde, ovvero numero 337 giorni, in modo tale da poter beneficiare delle giuste detrazioni d'imposta.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In merito alla qualificazione reddituale dei compensi percepiti per il servizio di volontariato civile, la scrivente, con circolare n. 24/E del 10 giugno 2004, ha espresso l'avviso che, poiché non sussistono i presupposti necessari per consentire di configurare il rapporto di impiego dei volontari come un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente, le somme percepite per il servizio di volontariato civile, ai sensi della normativa di settore, devono essere qualificate come redditi di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ovvero redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Ne consegue che, in tale ipotesi, sui compensi erogati, il sostituto di imposta deve operare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rilasciare la certificazione unica e presentare la relativa dichiarazione (modello 770), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, applicare l'IRAP, ai sensi del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446.
In relazione all'effettuazione delle ritenute, l'articolo 24 del D.P.R. n. 600/1973, rinviando al precedente articolo 23, stabilisce, tra l'altro, che: "La ritenuta da operare è determinata (...) sulla parte imponibile delle somme e dei valori (...) corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del (...) testo unico, rapportate al periodo stesso".
Per quanto concerne la quantificazione delle detrazioni spettanti, l'articolo 13 del TUIR, al comma 1, prevede, tra l'altro, che: "Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49 (...) e 50,comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a (...)".
In base alla norma richiamata, le detrazioni, in linea di principio, devono essere calcolate in base al periodo di lavoro prestato nell'anno, ciò anche al fine di evitare che nell'anno successivo venga superato il numero massimo di 365 giorni per i quali è possibile fruire delle detrazioni. Si ricorda che tra i giorni, relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali si è già fruito in precedenza delle detrazioni e che, in ogni caso, non spettano detrazioni per un periodo superiore a 365 giorni per ogni anno d'imposta.
Tenuto conto, tuttavia, del particolare caso in esame, in cui le detrazioni spettano in relazione a rapporti di lavoro a tempo determinato, della durata complessiva di dodici mesi ricadenti in due periodi d'imposta, si può ritenere che, nel secondo anno, sia possibile calcolare le detrazioni tenendo conto anche del periodo dell'anno precedente per il quale il dipendente, avendo percepito solo parte della retribuzione maturata, non ha potuto beneficiarne. Al fine del riconoscimento, nel periodo d'imposta 2016, delle detrazioni relative al mese di dicembre 2015, non fruite, il sostituto d'imposta deve indicare al punto 11 della sezione "Dati Fiscali" della CU 2017, relativa all'anno 2016, il codice 4 e, al punto 6 della medesima sezione dedicata al "Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni", giorni 337.
Il codice 4, infatti, deve essere utilizzato in tutte le ipotesi, come quella in esame, in cui non vi sia coincidenza tra il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni e la durata del rapporto di lavoro nell'anno. In ragione di quanto rappresentato, pertanto, sarà necessario richiedere al datore di lavoro il rilascio di una nuova CU nella quale dovrà essere indicato, al punto 6, giorni 337; il contribuente potrà, quindi, recuperare in sede di dichiarazione le detrazioni non riconosciutegli con la prima Certificazione Unica.
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