Art. 50-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 193 - Modalità di presentazione della dichiarazione d'intento per utilizzo in estrazione da deposito IVA - Chiarimenti operativi.
L'art. 4 comma 7 del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, ha modificato, con decorrenza 1° aprile 2017, l'art. 50-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 recante disposizioni in materia di depositi fiscali ai fini Iva.
In particolare, il comma 6 dell'art. 50-bis, nella sua nuova formulazione, prevede che l'estrazione di beni da deposito Iva sia effettuata senza pagamento dell'imposta quando eseguita da esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In tali casi, la dichiarazione d'intento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, deve essere comunque trasmessa all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.
Ciò premesso, con riguardo alle modalità di compilazione del modello di dichiarazione d'intento nei casi sopra descritti, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti operativi, considerato anche che con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 dicembre 2016 è stato approvato un nuovo modello di dichiarazione d'intento, utilizzabile per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017.
1. Compilazione del modello di dichiarazione d'intento: l'esportatore abituale che intende avvalersi della facoltà prevista dall'art. 50-bis, comma 6, sesto periodo del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, deve compilare una dichiarazione d'intento per ogni singola estrazione indicando come destinatario della stessa il gestore del deposito; pertanto, nella Sezione "Destinatario della dichiarazione" del modello vanno indicati il codice fiscale, la partita iva e la denominazione del gestore del deposito Iva. L'importo dell'estrazione, calcolato come indicato nel primo periodo del comma 6 dell'art. 50-bis, deve essere inserito nel modello nella Sezione "Dichiarazione" - campo 1 "una sola operazione per un importo fino a euro".
2. Modalità di presentazione e verifica della trasmissione: l'esportatore abituale che procede all'estrazione senza pagamento dell'imposta deve trasmettere telematicamente la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle entrate ed acquisire la relativa ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, deve essere consegnata al gestore del deposito, che procede a riscontrare telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate. Restano altresì ferme le modalità procedurali previste dal penultimo periodo del comma 6 dell'art. 50-bis, del decreto legge n. 331 del 1993, per lo svincolo della garanzia prevista dal comma 4, lettera b) del medesimo articolo. Al riguardo, si rinvia alle istruzioni e precisazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con nota prot. n. 84920/RU del 7 settembre 2011 e nota prot. n.113881/RU del 5 ottobre 2011, reperibili sul sito internet www.agenziadoganemonopoli.gov.it.
In particolare, al punto 2. della nota prot. n.113881/RU è stato precisato che il soggetto che procede all'estrazione deve produrre:
"1. copia dell'autofattura ovvero, in caso di esportazione o di cessione intracomunitaria, copia della fattura, integrata con gli estremi della registrazione nei libri contabili ovvero, in alternativa a tale integrazione, corredata da copia del registro di cui agli articoli 23/24 e 25 del D.P.R. 633/1972 da cui risulti l'avvenuta registrazione delle suddette fatture;
2. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con allegata la copia di un documento di identità, rilasciata ai sensi degli artt.19 e 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e attestante la conformità all'originale e l'effettiva registrazione nei libri contabili dell'autofattura o della fattura."
3. Utilizzo del Plafond: l'utilizzo della dichiarazione d'intento per l'estrazione di beni da deposito Iva comporta, ovviamente, utilizzo da parte dell'esportatore abituale del suo plafond disponibile. In particolare, per ogni singola estrazione l'importo del plafond va ridotto dell'ammontare indicato nella Sezione "Dichiarazione" - campo 1 "una sola operazione per un importo fino a euro" del modello.
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