Modello F24 - ridenominazione del codice tributo "6494" - articolo 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
Con la risoluzione n. 89 del 1° giugno 1999 del Ministero delle Finanze è stato istituito, tra l'altro, il codice tributo "6494", denominato "Studi di settore - adeguamento IVA", per consentire di effettuare il versamento integrativo dell'IVA, tramite modello F24, dovuto per l'adeguamento del volume d'affari a seguito dell'applicazione degli studi di settore.
In proposito, l'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevede che "Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l' Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di seguito denominati "indici" (...)".
L'articolo 9-bis, comma 9, del citato decreto-legge n. 50 del 2017, stabilisce che "Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui ai precedenti periodi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato".
Al riguardo, il successivo comma 10 del medesimo articolo 9-bis, prevede che "La dichiarazione degli importi di cui al comma 9 non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
Tanto premesso, per effettuare il versamento integrativo dell'IVA, tramite modello F24, dovuto per l'adeguamento del volume d'affari a seguito dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), è utilizzato il suddetto codice tributo "6494", come di seguito ridenominato:
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza della colonna "importi a debito versati" indicando, quale "anno di riferimento", l'anno d'imposta per il quale si effettua l'integrazione, espresso nel formato "AAAA". Nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." sono indicate le informazioni relative all'eventuale rateazione del pagamento, nel formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un'unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con "0101".
Infine, si precisa che il suddetto codice tributo "6494" è utilizzabile anche per il versamento integrativo dell'IVA dovuto per l'adeguamento del volume d'affari relativo agli anni d'imposta nei quali era applicabile la previgente disciplina in materia di studi di settore.
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