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Risoluzione Agenzia Entrate n.50 del 12.07.2013

 

Applicazione dell'aliquota Iva del 4 per cento alle prestazioni dei servizi "radiotaxi" alla luce delle nuove tecnologie di comunicazione utilizzate


Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 633 del 1972, ? stato esposto il seguente

QUESITO


Da parte di pi? Associazioni di categoria sono stati chiesti chiarimenti in merito all'applicabilit?, alle prestazioni di servizi di radiotaxi che utilizzano la tecnologia GPRS/GSM, dell'aliquota Iva agevolata del 4 per cento, prevista per le prestazioni di servizi di radiotaxi rese mediante tecnologia di "radiocomunicazioni? dal n. 36 della tabella A, parte seconda, allegata al DPR n. 633 del 1972, come interpretato dall'articolo 5, comma 2, del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n.154.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE


Le Associazioni istanti ritengono che alle prestazioni di servizi radiotaxi rese mediante i pi? moderni sistemi basati su meccanismi hardware-software in uso presso le centrali radiotaxi, operanti in diretta e continua comunicazione via GPRS con gli apparecchi installati sui singoli veicoli degli operatori del servizio di trasporto pubblico, sia applicabile l'aliquota Iva agevolata del 4 per cento. Ci? troverebbe conferma nel parere reso dal Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio legislativo, allegato all?istanza.

PARERE DELLA DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA


Il n. 36 della tabella A, parte seconda, allegata al DPR n. 633/1972, prevede l?applicabilit? dell'aliquota Iva agevolata del 4 per cento ai "canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata; prestazioni di servizi delle radiodiffusioni con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata aventi carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, didattico o ricreativo effettuate ai sensi dell'art. 19, lettere b) e c), della legge 14 aprile 1975, n. 103?.
L'articolo 5, comma 2, del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n.154, ha stabilito che "tra le prestazioni di cui al n. 36 della Tabella A parte seconda allegata al DPR 633 del 1972 devono intendersi comprese le prestazioni di radiodiffusioni circolari relative al servizio di trasporto pubblico o di noleggio da rimessa?.
L?applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 4 per cento alle prestazioni di servizio di radiotaxi, ai sensi del combinato disposto del numero 36 della tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972, e dell?articolo 5, comma 2, del D.L. n. 70/1988, deve intendersi limitato alle sole prestazioni rese mediante radiodiffusioni circolari attesa la necessit? di interpretare le norme agevolative in senso restrittivo, in quanto disposizioni di carattere speciale. Occorre, quindi, valutare se le prestazioni in esame rese mediante le nuove tecnologie siano riconducibili tra le radiodiffusioni circolari di cui alle prestazioni sopra richiamate.
Trattandosi di valutazioni di natura tecnica la scrivente ritiene utile fare riferimento al parere reso dal Ministero dello Sviluppo Economico - Ufficio Legislativo, amministrazione competente in materia, allegato alla richiesta di consulenza presentata dalle Associazioni istanti.
In tale documento viene affermato che "Premesso che non esistono precedenti giurisprudenziali specifici, dal punto di vista strettamente tecnico, invece, ? bene fornire un chiarimento per evidenziare che le due modalit?, ossia quella di "broadcast" pi? obsoleta, e quella di "polling" attualmente utilizzata, sono interamente assimilabili sotto il profilo tecnico tra di loro.

Negli anni 70, 80, 90 la rete di comunicazione che consentiva il funzionamento del servizio di radiotaxi era costituita da una stazione radio centrale, cui perveniva la richiesta di un Taxi da parte dell'utente finale, e dalla quale l'operatore diffondeva l?annuncio della richiesta un mezzo ad un determinato indirizzo. Tale diffusione avveniva via radio, con modalit?, appunto, "broadcast", ovvero contemporaneamente verso tutti gli ascoltatori, cio? verso tutti i ricevitori posti in ascolto a bordo di ogni Taxi in servizio. Ogni ricevitore, in questa fase, ascoltava la richiesta dell'operatore della stazione, cos? come un utente del pubblico generico pu? ascoltare una trasmissione "circolare" diffusa da un impianto di radiodiffusione sonora o televisiva e ciascun taxi "utile" entrava in collegamento con la centrale in modo selettivo.

Con le tecnologie moderne la richiesta di un taxi da parte del cliente viene processata in modo del tutto analogo, ossia: il cliente telefona alla centrale utilizzando un telefono fisso o un terminale di telefonia mobile. Sia il cd "cellulare" che la telefonia fissa operano attraverso le onde radio: la telefonia mobile ? infatti costituita da una rete di stazioni radio base operanti attraverso comunicazioni radio, e la rete di telefonia fissa opera anche attraverso le onde radio, che collegano tra di loro le centrali operanti in aree geografiche extraurbane. Si pu? quindi affermare che questa fase di richiesta del Taxi da parte del cliente utilizza tecnologie e principi fisici (la rete cablata e la propagazione delle onde radio) gi? in uso fin dall'origine del Servizio.

Poi la centrale individua la macchina pi? idonea tra quelle libere (in termini di tempo di intervento): tale individuazione, se prima avveniva attraverso una chiamata "broadcast" da parte dell'operatore verso tutte le macchine ed una conseguente risposta da parte delle sole macchine potenzialmente utili, ora avviene attraverso una individuazione automatica di quella pi? idonea, facendo ricorso a tecniche di selezione che si appoggiano interamente sulla propagazione delle onde radio.

L'azione del "ricercare" la macchina idonea e del "rispondere" avviene ancora attraverso le onde radio (collegamento da e verso le stazioni radio base, ricezione delle portanti radio diffuse da satellite per la localizzazione delle macchine), ed avviene con un continuo meccanismo di "polling" ad elevata velocit?. Tale meccanismo consiste in una ciclica richiesta di posizione che viene inoltrata alle macchine, le quali automaticamente "rispondono" comunicando il proprio stato di libero/occupato e la propria posizione. In funzione dello stato e della posizione comunicata, la centrale assegna la corsa alla macchina pi? idonea. La ciclicit? senza soluzione di continuit? della richiesta inoltrata a ciascuna delle macchine ?, dunque, in toto assimilabile alla trasmissione "broadcast", in quanto non vi ? alcuna differenza tra l'inoltrare a tutti i ricevitori un messaggio "contemporaneamente" o inoltrarlo a tutti i ricevitori in sequenza, nel giro di pochi istanti, in quanto tale modalit? si basa su tecnologie e principi fisici (la trasmissione di segnali attraverso la rete di telefonia mobile, la ricezione di segnali radio da satellite, e la propagazione delle onde radio) che si distinguono da quelle precedentemente adottate solo per una pi? efficiente utilizzazione grazie alla loro gestione da parte di strumenti informatici che possono superare la lentezza delle operazioni umane.

Infine la centrale inoltra la richiesta alla macchina pi? idonea all'espletamento del servizio richiesto dal cliente, il che avviene, di nuovo, per tramite della propagazione di onde radio, e d'altra parte non potrebbe essere diversamente vista la natura ovviamente "mobile" del Taxi. Onde radio che viaggiano da un impianto di ricetrasmissione definito "stazione radio base" al terminale mobile a bordo della vettura trasportando il messaggio di ingaggio per la corsa e l'indirizzo verso il quale dirigersi. La novit? portata dalle nuove tecnologie ? che la stazione radio base, che comunica sempre attraverso onde radio con il terminale mobile, utilizza tecniche di modulazione e di instradamento digitali, in grado (come realizzato con pi? complessi e meno efficaci strumenti nel passato) di coinvolgere selettivamente il solo autista del taxi idoneo.

Da quanto illustrato emerge chiaramente la totale sovrapponibilit? del servizio di radiotaxi effettuato, nel passato, per mezzo di strumenti e tecniche di comunicazione analogiche, con quello effettuato oggi attraverso le potenziate funzionalit? messe a disposizione dalle tecnologie digitali. Queste ultime hanno

consentito di perfezionare, velocizzare, rendere pi? affidabili e riservate le

comunicazioni via radio, risparmiando risorse di banda e costi. Non c'? alcun dubbio sul fatto che gli aspetti di "circolarit?" delle comunicazioni, a suo tempo invocati nell'ambito della "assimilazione? del servizio di radiotaxi a quello di radiodiffusione, risultano ancora presenti attraverso il meccanismo di continuo "polling" verso tutti i ricevitori installati sui veicoli, che si attua ancora attraverso propagazione delle onde radioelettriche tra i terminali mobili e le stazioni radio base.

In conclusione, per quanto di competenza, si ritiene che il servizio radiotaxi attualmente utilizzato rientri nella nozione di "prestazioni di radiodiffusioni circolari relative al servizio di trasporto pubblico" di cui all'art. 5, comma 2, d.l. n. 70/1988".

Alla luce dei suesposti chiarimenti, si ritiene che l'aliquota Iva ridotta del 4 per cento di cui al numero 36 della tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972, sia applicabile alle prestazioni di servizio di radiotaxi rese mediante
tecnologia GPRS/GSM in quanto riconducibili - sotto il profilo tecnico - alle prestazioni di radiodiffusioni circolari relative al servizio di trasporto pubblico o di noleggio da rimessa di cui all'articolo 5, comma 2, del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1998, n.154.

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