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Risoluzione Agenzia Entrate n.57 del 06.06.2019

Trattamento fiscale delle operazioni in valuta estera.

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 110 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito "TUIR"), è stato esposto il seguente

QUESITO

La società Alfa (di seguito "l'istante", "la società", o "Alfa") opera nel settore finanziario e redige il bilancio secondo i principi contabili nazionali.

Nell'ambito della propria operatività ordinaria, la società effettua le seguenti operazioni in valuta, descritte in ordine cronologico:

a) uscita monetaria dal conto intrattenuto in euro e acquisto di valuta estera, al cambio del giorno dell'operazione, con contestuale apertura di un conto nella medesima valuta estera;

b) acquisto di azioni in valuta estera, attraverso il conto aperto in valuta estera. In tale data, il cambio euro-valuta estera può essere diverso da quello vigente al momento di apertura del conto in valuta;

c) percezione di dividendi in valuta estera, relativi ai titoli posseduti,

incassati sul conto corrente nella medesima valuta;

d) cessione dei titoli ancora esistenti in portafoglio; analogamente alla situazione rappresentata sub b), il cambio euro-valuta estera può oscillare;

e) valutazioni di fine esercizio: Alfa evidenzia che alla data di chiusura dell'esercizio, nel bilancio della società sono evidenziati i titoli presenti in portafoglio, contabilizzati nell'attivo circolante ovvero tra le immobilizzazioni finanziarie, e il saldo del conto in valuta estera.

In sede di documentazione integrativa, la società ha dichiarato di non essere un soggetto che opera in contabilità plurimonetaria. Inoltre, Alfa ha comunicato che le operazioni oggetto della presente istanza non sono oggetto di alcuna strategia di copertura dal rischio di oscillazione dei tassi di cambio mediante strumenti finanziari derivati.

Ciò premesso, la società istante chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale delle operazioni in valuta estera sopra descritte.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In primo luogo, Alfasvolge alcune considerazioni preliminari di carattere civilistico e contabile in merito alle operazioni in valuta estera. In particolare, la società evidenzia che la rilevazione delle operazioni effettuate in valuta estera deve inizialmente avvenire al cambio corrente alla data in cui sono effettuate. In particolare, ai sensi dell'articolo 2426, comma 1, n. 8-bis, del codice civile, se le attività e passività sono monetarie, devono essere iscritte in bilancio al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; le differenze di cambio da conversione devono essere imputate al conto economico. Se, invece, le attività e passività sono non monetarie, devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto, ossia al loro costo di iscrizione iniziale; pertanto, le differenze di cambio non danno luogo ad autonoma e separata rilevazione.

All'interno della prima categoria, inoltre, occorre distinguere tra operazioni in valuta che si concludono nel corso dell'esercizio e quelle che si protraggono oltre la chiusura dell'esercizio: nella prima ipotesi, le differenze di cambio si considerano realizzate e, come tali, concorrono alla formazione del risultato economico dell'esercizio. Nel secondo caso, l'utile o la perdita su cambi non possono considerarsi realizzati. Quanto alla definizione di attività e passività monetaria, la nozione è offerta dal principio contabile internazionale IAS 21, rubricato "effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere".

Sotto il profilo fiscale, dal combinato disposto degli articoli 110, commi 2 e 3, del TUIR, come interpretati alla luce delle risoluzioni nn. 83/E e 249/E del 2009, sono fiscalmente irrilevanti fino al realizzo, ossia fino all'incasso o al pagamento della posta in valuta estera, gli utili e le perdite su cambi da valutazione, relativi a poste in valuta estera costituite da crediti, debiti, titoli obbligazionari e titoli a essi assimilabili. Assumono invece rilevanza fiscale il differenziale (positivo o negativo) derivante dalle operazioni che si considerano realizzate, le valutazioni al cambio di fine esercizio della liquidità in valuta detenuta dall'impresa, nonché i saldi dei conti correnti in valuta, da considerarsi realizzati.

Ciò premesso, in relazione alle operazioni sopra descritte, Alfa ritiene corrette le seguenti soluzioni interpretative.

In merito all'operazione sub a) (apertura di conto corrente espresso in valuta estera con contestuale prelievo dal conto liquidità espresso in euro), Alfa ritiene che l'operazione sia irrilevante ai fini fiscali. Ove, tuttavia, l'istituto di credito applicasse un tasso di cambio diverso da quello ufficiale, la differenza, secondo l'istante, dovrebbe concorrere alla formazione del bilancio e alla conseguente determinazione del reddito d'impresa.

Anche in relazione all'operazione sub b) (ovvero operazione di acquisto titoli azionari espressi in valuta estera con prelievo dal conto nella medesima valuta estera), Alfa precisa che le suddette operazioni riguardano sia azioni, classificate sia come attivo circolante che come immobilizzazioni finanziarie. La società ritiene che l'operazione non rilevi sotto il profilo fiscale, fatta salva la necessità di valutare il titolo acquisito in portafoglio secondo le disposizioni dell'articolo 9 del TUIR. Sul punto, l'istante precisa che l'eventuale contabilizzazione della differenza di cambio tra il giorno di apertura del conto corrente e quello di acquisizione del titolo assume rilevanza alla fine dell'esercizio.

In merito all'operazione sub c) (incasso di dividendi), Alfaritiene che la contabilizzazione e il relativo impatto sulla determinazione del reddito imponibile avvenga attraverso un'operazione di conversione, da effettuarsi secondo le regole di cui all'articolo 9 del TUIR, ovvero secondo il cambio ufficiale in vigore al momento del pagamento del dividendo.

Quanto all'operazione sub d) (ossia lo smobilizzo dei titoli in portafoglio), la società istante ritiene che l'eventuale differenziale sia rappresentato dalla suddivisione in due componenti, ovvero la plusvalenza o minusvalenza sul titolo e la differenza di cambi realizzata. Quanto al primo, secondo Alfa il cambio del giorno in cui avviene la cessione del titolo va assunto nello stesso valore identificato con riferimento al giorno in cui il titolo è stato acquisito. L'ulteriore differenziale, invece, rileverà come differenza di cambio.

Secondo l'istante, ove i titoli negoziati siano contabilizzati tra le immobilizzazioni finanziarie, si applicano le ordinarie regole di determinazione del reddito d'impresa.

In merito alle operazioni sub e) (Valutazioni di fine esercizio), la valorizzazione della liquidità deve essere considerata come un'operazione realizzata. A tale fine, si deve assumere, secondo l'istante, la differenza tra il cambio di apertura del rapporto, se avvenuta in corso d'anno, o all'apertura dell'esercizio, se avvenuta in esercizi precedenti, e il cambio di fine esercizio relativo alla liquidità residua alla chiusura dell'esercizio stesso. La contabilizzazione delle differenze di cambio e la relativa incidenza sulla determinazione del reddito d'impresa assumono valenza alla data di chiusura dell'esercizio ovvero nell'ipotesi in cui il conto in valuta estera sia chiuso o non presenti più alcuna disponibilità.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per le operazioni di c.d. time cash, avendo riguardo al periodo di imposta di competenza in cui le stesse vengono concluse.

Ove alla chiusura dell'esercizio vi fossero dei titoli ancora in portafoglio, essi dovrebbero essere valutati al costo con il metodo LIFO, espresso in valuta estera.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che esula dall'analisi della presente istanza di interpello ordinario la corretta determinazione e quantificazione dei valori fiscali indicati in istanza e nei vari allegati prodotti, restando impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria in merito.

Si evidenzia, altresì, che il presente parere non implica o presuppone un giudizio né in merito alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per beneficiare della disciplina della participation exemption prevista dall'articolo 87 del TUIR, né in relazione all'identificazione degli oneri connessi alle operazioni descritte.

L'articolo 2425-bis, comma 2, del codice civile stabilisce che: "I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta".

L'articolo 2426, comma 1, numero 8-bis, del codice civile prevede che "le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto".

A tale riguardo il principio contabile OIC 26 ("Operazioni, attività e passività in valuta estera") individua tra le attività e passività monetarie le poste che comportano il diritto di incassare o l'obbligo di pagare, a date future, importi in denaro in valuta determinati o determinabili. Sono elementi monetari i crediti e debiti, le disponibilità liquide, i ratei attivi e passivi e i titoli di debito. Per "elementi non monetari", secondo il citato principio, si intendono le attività e le passività che non comportano il diritto a incassare e l'obbligo di pagare importi di denaro in valuta determinati o determinabili. Tra gli elementi non monetari, sono inclusi le immobilizzazioni materiali e immateriali, le partecipazioni e altri titoli che conferiscono il diritto a partecipare al capitale di rischio dell'emittente, le rimanenze, gli anticipi per l'acquisto o la vendita di beni e servizi, i risconti attivi e passivi.

Ai fini della corretta imputazione, il citato principio contabile, al paragrafo 26, stabilisce che le poste monetarie in valuta sono convertite in bilancio al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i relativi utili e perdite su cambi sono imputati al conto economico dell'esercizio. Le attività e le passività in valuta aventi natura non monetaria, secondo il paragrafo 30, sono iscritte nello stato patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro acquisto.

Il comma 2 dell'articolo 9 del TUIR dispone che "per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti".

Inoltre, l'articolo 110, al comma 2, prevede che, per "la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri (...) in valuta estera, si applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni dell'articolo 9..." e, al successivo comma 3, dispone che "la valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati, non assume rilevanza".

Resta fermo che, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 110, "sono tuttavia applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili".

Nel caso di specie in relazione ai diversi quesiti sottoposti, ai fini fiscali, si rappresenta quanto segue.

Con riguardo all'operazione sub a), ovvero l'acquisto di valuta estera previa apertura del conto corrente espresso in valuta estera con contestuale prelievo dal conto liquidità espresso in euro, in applicazione del combinato disposto degli articoli 9 e 110 del TUIR, il costo fiscalmente riconosciuto della valuta estera corrisponde alla conversione in euro al cambio del giorno (o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui è stata sostenuta) in cui l'operazione di acquisto è effettuata. Resta ferma, nell'ipotesi in cui l'istituto di credito applicasse un tasso di cambio diverso da quello ufficiale, l'applicabilità di un tasso di cambio alternativo, purché fornito da operatori internazionali indipendenti, ai sensi di quanto dal comma 9 del citato articolo 110 del TUIR.

Per quanto concerne l'operazione descritta sub b), rappresentata dall'acquisto titoli azionari espressi in valuta estera - iscritti sia tra le immobilizzazioni finanziarie sia nell'attivo circolante - con prelievo dal conto in valuta estera, si rappresenta quanto segue.

In applicazione del citato articolo 9, comma 2, del TUIR, il prelievo della disponibilità liquida dal conto espresso in valuta estera per acquistare i titoli azionari - a prescindere se si tratta di immobilizzazioni finanziare o di titoli del circolante - determina il concorso alla formazione del reddito imponibile di periodo delle differenze di cambio, positive o negative, maturate fino a tale momento, essendo realizzato il differenziale di valore maturato dalla valuta estera tra la sua data di acquisto e quella di utilizzo per l'acquisto dei titoli.

Di conseguenza, il costo fiscalmente riconosciuto in valuta estera dei titoli acquistati corrisponderà al costo di acquisizione, valutato secondo il cambio del giorno di acquisto o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui è stato sostenuto, in applicazione del combinato disposto degli articoli 9 e 110 del TUIR.

Con riguardo all'operazione descritta sub c), (incasso di dividendi), sempre in applicazione del citato articolo 9, secondo comma, del TUIR, la conversione dovrà essere effettuata secondo il cambio ufficiale in vigore al momento della percezione del suddetto dividendo.

Anche a tal proposito, configurando i dividendi incassati in valuta una posta monetaria, alla data di chiusura dell'esercizio dovrà essere convertita al tasso di cambio a pronti, con la conseguente emersione di una componente di reddito, positiva o negativa, che concorre alla formazione del reddito di periodo che, in considerazione delle caratteristiche peculiari di liquidabilità di un deposito di conto corrente, rappresenta una provento o onere in valuta estera che risulta percepito o sostenuto.

In merito all'operazione descritta sub d), ovvero lo smobilizzo dei titoli in portafoglio, non si condivide la soluzione proposta dall'istante.

Come già evidenziato, ai sensi dell'articolo 2426, comma 1, numero 8bis del codice civile "le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto". In base al paragrafo 7 dell'OIC 26, le partecipazioni rientrano tra le attività non monetarie. Pertanto, anche ai fini del bilancio le differenze cambio positive o negative non danno luogo a un autonoma e separata rilevazione, ma concorreranno a formare le relative plusvalenze e minusvalenze da realizzo.

In relazione al corrispettivo della cessione qui in oggetto, quindi, emerge che, in applicazione del combinato disposto tra l'articolo 83 (sulla base del quale per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all''articolo 2435-terdel codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili) ed il citato articolo 9, comma 2, del TUIR, lo stesso deve essere determinato applicando il cambio corrente alla data nella quale la cessione è stata effettuata. Le differenze cambio positive o negative non daranno, quindi, luogo ad una autonoma e separata rilevazione, ma concorreranno a formare le relative plusvalenze e minusvalenze da realizzo, che concorrono alla formazione del reddito ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 86, 87 e 101 del TUIR.

Con riferimento all'ultima operazione descritta sub e), ossia le valutazioni di fine esercizio:

? l'eventuale differenziale, positivo o negativo, tra costo fiscalmente riconosciuto e valore di cambio della valuta estera alla data di chiusura dell'esercizio concorre alla formazione del reddito imponibile, in considerazione delle caratteristiche peculiari di liquidabilità di un deposito di conto corrente, che rappresenta una provento od onere in valuta estera che risulta percepito o sostenuto;

? in merito alla valorizzazione dei titoli ancora in portafoglio alla chiusura dell'esercizio, o per i titoli partecipativi, in quanto attivi di natura non monetaria, ai sensi dell'OIC 26 devono essere iscritte nello stato patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro acquisto e le differenze cambio positive o negative non danno luogo a un'autonoma e separata rilevazione;

o per i titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o i titoli assimilati, in applicazione del comma 3 dell'articolo 110 del TUIR, la valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio non assume rilevanza ai fini fiscali.

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