Da quest'anno agli amministratori di società, di qualsiasi tipo, viene esteso l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata.
Lo si desume “agevolmente” dalla legge di bilancio 2025, che attiva il consueto slalom nel labirinto di rinvii normativi: l’art. 1, comma 860 L. 207/2024 modifica l’art. 5, comma 1 D.L. n. 179/2012, conv. da L. 221/2012, per cui l’obbligo di cui all’art. 16, comma 6, DL 29 novembre 2008, n. 185, conv. da L. 2/2009, mod. dall’art. 37 DL 5/2012, conv. da L. 4 aprile 2012, n. 35, è esteso [… ] agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
Non è una novità assoluta, già dal 1 ottobre 2020 tutte le imprese avevano l’obbligo della PEC, lo prevedeva il decreto “semplificazioni” (al legislatore non manca l’ironia): art. 37 D.L n. 76/2020 conv. con L. n. 120/2020.
La norma mira a garantire un canale sicuro e tracciabile tra imprese e pubblica amministrazione. Non si vede però che cosa aggiungerebbe a tale esigenza l’indirizzo dell’amministratore, dato che la società ne è già in possesso: lo si costringerebbe invece a duplicare il monitoraggio, e se straniero, anche a comprenderne l’utilizzo, non migliorandosi così l’appeal del nostro ordinamento per gli investitori esteri, né la posizione italiana nella classifica Business Ready (B- Ready), (già Doing Business), i cui indici sono in verità piuttosto discutibili.
In attesa di chiarimenti ministeriali le camere di commercio si sono mosse in ordine sparso: quella di Bergamo ad esempio ha anticipato pilatescamente che “non effettuerà controlli in merito alle pratiche che comportino la sospensione” in sostanza lasciando passare le pratiche per ora anche senza la pec, quella di Milano, dopo una prima netta chiusura con comunicazione del 15 gennaio 2025, dopo aver precisato il campo della modulistica ove riportare il domicilio digitale degli amministratori (mod. Int. P, riquadro 2/Domicilio della persona), si è invece sbilanciata, ritenendo “plausibile, così come già avviene per l’elezione del domicilio fisico, la possibilità per gli amministratori di indicare quale indirizzo digitale quello della società in cui si riveste la carica”. Così gli amministratori che hanno già una pec o vogliono aprirla indicheranno quella, gli altri potranno fare riferimento a quella già aperta dalla società presso cui quindi si “domicilieranno digitalmente”.
Speriamo che la strada tracciata dal Conservatore del registro imprese di Milano, e di quelli che si sono nel frattempo mossi in tal senso, sia seguita a livello “centrale”. Dovrebbe essere il contrario, ma non di formalizziamo...
Notaio iscritto al collegio notarile di Milano dal 1999, in precedenza avvocato civilista.
Docente presso la scuola di notariato della Lombardia e presso la scuola di specializzazione per le...
Leggi di più
Relazione della società di revisione (senza rilievi) al bilancio della società cooperativa
Facsimile di relazione della società di revisione (senza rilievi) al bilancio della società cooperativa.
Formulario della revisione legale delle società e delle cooperative
Formulario dedicato al revisore legale, con una raccolta di modelli utili all’espletamento dell’attività professionale.
Scheda di controllo generale delle società cooperative
Facsimile di scheda di controllo generale delle società cooperative.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi