Il modello 730 precompilato è una dichiarazione dei redditi già compilata dall'Agenzia delle Entrate, disponibile online, per alcune categorie di contribuenti.
Per la predisposizione del modello 730 precompilato, l'Agenzia delle entrate utilizza:
A partire dal 30 aprile 2025, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione la dichiarazione dei redditi precompilata nell’area dedicata del proprio sito web www.agenziaentrate.gov.it.
Da quest’anno, nell’area web dedicata, oltre alla modalità di compilazione ordinaria, è resa disponibile al contribuente, in via sperimentale, una modalità di presentazione semplificata e guidata della dichiarazione 730 precompilata.
Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che nel 2024 hanno percepito:
Il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente:
- non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice;
- ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
- se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga
- molti dati relativi a redditi e spese sono già inseriti nel modello, riducendo il rischio di errori e semplificando la procedura.
Il contribuente può accedere, visualizzare, modificare o accettare il modello, rendendo la dichiarazione più semplice e veloce.
Come si accede al 730 precompilato
Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:
Quando si presenta
Il 730 precompilato deve essere presentato entro il 30 settembre 2025 direttamente all’Agenzia delle entrate o al Caf o al sostituto d’imposta. Prima si presenta il 730 e prima si ottiene il rimborso dei crediti.
Se il contribuente intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate deve:
Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche.
Se, invece, alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello 730, ad esempio per aggiungere un reddito non presente. Inoltre, il contribuente può aggiungere gli oneri detraibili e deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata. In questi casi vengono elaborati e messi a disposizione del contribuente un nuovo modello 730 e un nuovo modello 730-3 con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate dal contribuente.
Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate.
A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito internet viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione.
In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate , il modello 730 precompilato può essere presentato:
Il contribuente deve conservare la documentazione in originale mentre il professionista o il Caf ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all’Agenzia delle entrate. I principali documenti da esibire sono:
I documenti relativi alla dichiarazione di del 2024 vanno conservati fino al 31 dicembre 2029, termine entro il quale l’amministrazione fiscale può richiederli. Non dovranno essere conservati i documenti riferiti ai dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata.
I professionisti abilitati o i Caf hanno l'obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d'imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformita (ossia una certificazione di correttezza dei dati).
Se il professionista o il Caf appone un visto di conformità infedele, è tenuto al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata a seguito dei controlli formali da parte dell’Agenzia delle entrate (ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973), sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal Caf o dal professionista per riscontrare eventuali errori.
Richiesta dati per il modello 730/2025 (periodo d’imposta 2024)
Per agevolare il lavoro del Professionista abbiamo predisposto un modello di circolare informativa da spedire ai clienti per la richiesta dei dati per la predisposizione delle dichiarazioni annuali modello 730/2025.
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