a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
DOC | ID 238558 | pub. 11/11/2021 | 75.61 KBL’Associazione di Promozione sociale (Aps) è una categoria di Ente del Terzo Settore (Ets). Può essere costituita nella forma di Associazione riconosciuta o Associazione non riconosciuta, che svolge attività di interesse generale a favore dei propri associati (in forma esclusiva o meno), dei loro familiari o di terzi.
Un’Associazione può qualificarsi come Associazione di Promozione sociale solo se presenta i seguenti requisiti: - è composta da almeno sette soci persone fisiche o tre Associazioni di Promozione sociale (articolo 35 Codice del Terzo Settore); - si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati (art. 35 Codice del Terzo Settore); - assume lavoratori dipendenti o si avvale di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità (articolo 36 Codice del Terzo Settore); - il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non sia superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati (art. 36 Codice del Terzo Settore).
Molte delle Associazioni culturali che operano nel nostro paese potrebbero non presentare i requisiti sopra elencati per la qualifica di Associazione di Promozione sociale.
Pensiamo alle associazioni che svolgono attività culturale diretta alla collettività, magari in regime di convenzione con l’Ente Locale, come gli Enti che gestiscono servizi educativi per l’infanzia e l’adolescenza o quelle che garantiscono l’animazione culturale durante l’estate. Pensiamo anche alle scuole di musica che devono avvalersi di un numero rilevante di collaboratori per promuovere l’educazione ai diversi strumenti musicali nell’ottica di promuovere la musica orchestrale. In questo caso è difficile garantire che il numero di collaboratori sia inferiore al 5% del totale dei soci, così come non è facile garantire il coinvolgimento di volontari continuativi ed attivi in misura superiore al doppio dei collaboratori retribuiti.
Se si presentano casi come quelli citati l’Associazione dovrà valutare se: - acquisire la qualifica di Aps incrementando il numero dei soci e/o dei volontari, od optare per la fusione con altra Associazione per incrementare, di fatto, il numero dei soci; - qualificarsi come ente del Terzo Settore generico; - assumere la qualifica di Impresa Sociale, mantenendo la qualifica di Associazione o effettuando una trasformazione eterogenea da Associazione a società anche cooperativa.
Non possono acquisire la qualifica di Aps i circoli privati e le associazioni che: - prevedono limitazioni di tipo discriminatorio (economico o altro) per l’ammissione di nuovi soci; - prevedono il diritto di trasferimento della quota associativa; - collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
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