a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
DOC | ID 238559 | pub. 11/11/2021 | 90.08 KBUn’Associazione di promozione sociale deve essere costituita da un numero minimo di 7 persone fisiche o di 3 Aps. Se viene meno questo requisito, entro un anno, è possibile reintegrare la base associativa o iscriversi in un’altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (Runts). Trascorso tale termine, l’Ente viene direttamente cancellato dal Runts.
Se un ente si costituisce con un numero di associati inferiore a quello riportato in precedenza e nel tempo la composizione numerica viene incrementata, per poter richiedere l’iscrizione al Runts come Aps è sufficiente una delibera assembleare idonea a modificare lo statuto (quindi con le maggioranze tipiche dell’assemblea straordinaria) ed espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo previsto dalla nuova normativa. Nella stessa delibera è necessario prendere atto della precedente carenza del requisito numerico, affermare o ribadire la volontà di essere Aps, ai sensi della normativa vigente, e dare mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione. La base associativa può essere costituita anche da Ets o da altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che ciò sia previsto nell’atto costitutivo (o nello statuto) e solo se il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle Aps.
Le attività che possono essere svolte dalle associazioni di promozione sociale Le Aps, come tutti gli Ets, devono svolgere attività di interesse generale in modo esclusivo o prevalente.
Possono poi svolgere: - attività diverse, in modo secondario e strumentale, rispetto alle attività di interesse generale; - attività di raccolta dei fondi in generale; - attività di raccolta fondi speciali svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità di mercato: vendita (senza intermediari) di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fine di sovvenzione; - gestione del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare; - somministrazione di alimenti e bevande, organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, anche a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, se si tratta di associazioni iscritte all’apposito Registro le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno.
Con riferimento, in particolare, a quest’ultima voce, deve trattarsi di attività strettamente complementari a quelle svolte a fini istituzionali e devono essere rivolte ai propri soci e ai familiari conviventi degli stessi; non devono poi utilizzarsi strumenti pubblicitari o di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.
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