Bozza ricorso avverso avviso di accertamento emesso nei confronti di società cancellata dal registro delle imprese

a cura di: Dott. Attilio Romano

DOC | ID 231655 | pub. 25/03/2015 | 49 B
A forte rischio la retroattività della disposizione prevista dall’art. 28, D.lgs. n. 175/2014. Le parole pronunciate in occasione di un recente convegno dal Presidente della sezione Tributaria della corte di Cassazione, dott. Mario Cicala, gettano ombre inquietanti sulla sorte degli accertamenti notificati dalle Direzioni Provinciali ai liquidatori della società cancellate dal Registro delle Imprese nei cinque anni precedenti all’entrata in vigore del citato D.lgs. n. 175/2014.
Eccesso di delega rispetto alla legge n. 23/2014, e retroattività valutata sotto il profilo della compatibilità alla luce di chiare disposizioni codificate dallo Statuto dei Diritti del contribuente, appaiono argomenti in grado di abbattere, definitivamente, un mostro giuridico partorito e codificato in atto normativo avente forza di legge adottato dal Governo per delega espressa e formale del potere legislativo.
Accertamenti quindi, destinati probabilmente a soccombere di fronte alla scure della giustizia tributaria, almeno laddove questa faccia correttamente il proprio dovere.
Lascia però perplessi l’atteggiamento dell’esecutivo che impone agli uffici dell’Agenzia delle Entrate - che dovrebbe contribuire al rilancio del paese scovando le sacche di evasione celata nel paese - di rincorrere i budget pianificati, attraverso uno strumento normativo che, all’atto pratico, genererà unicamente un enorme contenzioso. Con presumibili ricadute negative sulle casse erariali in ordine al pagamento delle spese del giudizio.
Abbiamo predisposto una bozza di ricorso avverso l’atto di accertamento notificato alla società estinta, cancellata da Registro delle imprese, società giuridicamente inesistente, sulla cui capacità di stare in giudizio del liquidatore non sembrano esserci, peraltro, certezze.
Ma vi è di più. In virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale che legittima il fisco a presumere la distribuzione degli utili extra bilancio ai soci di società a ristretta base partecipativa, gli Uffici finanziari estendono le rettifiche anche alle posizioni personali degli ex proprietari.
Per tale ragione, ATENEOWEB propone, a beneficio dei soci di società estinta a ristretta base partecipativa, anche una traccia del ricorso avverso le rettifiche delle Direzioni Provinciali che potranno essere paralizzate, non solo in virtù delle medesime osservazioni formulate avverso l’atto intestato alla società estinte, ma anche, offrendo la prova che i maggiori ricavi (presunti) non siano stati distribuiti, ma accantonati dalla compagine sociale, ovvero da essa reinvestiti (Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2090, del 5/2/2015, sezione VI),
Buon lavoro!

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