Applicazione cloud per determinare il credito di imposta sui canoni di affitti e locazioni, previsto dall’art. 31 del c.d. Decreto Rilancio e sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica "Covid-19".
L'art. 31 del Decreto Rilancio in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
Spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.
Il credito d'imposta, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.
Alle strutture alberghiere il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente.
Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.
Con riferimento al mese di marzo è espressamente vietato il cumulo con il credito d'imposta per l'affitto di botteghe e negozi previsto dall'articolo 65 D.L. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"), convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
È utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ma solo successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.
Ma può anche essere ceduto al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. In questi casi il credito d'imposta è utilizzabile dal locatore o concedente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione. Per i locatori o concedenti esercenti attività d'impresa, arte o professione, il credito d'imposta è altresì utilizzabile in compensazione, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione.
Il credito d'imposta, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, può sempre essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Le modalità attuative saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio.
L'applicazione è utile per il calcolo, ma anche l'organizzazione e l'archiviazione del lavoro da svolgere su un gran numero di clienti. Le istruzioni allegate dettagliano anche le ulteriori condizioni e i corretti riferimenti normativi.
L'utilizzo del programma è in modalità cloud: online con un qualsiasi browser, senza necessità di installazione,
software di terze parti, ecc.
La licenza d'uso consente l'utilizzo del programma per un anno dalla data di acquisto.