Compenso all’ausiliario del giudice. Rinvio alla Corte Costituzionale con riferimento all’art. 34, comma 17 (modificativo dell’art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) e all’art. 76 Costituzione

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PDF | ID 233675 | pub. 13/04/2017 | 671 B
Corte di Cassazione Civile Ord. Terza Sezione: sentenza n. 6652 del 1 aprile 2015.

La sentenza rinvia alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale, sollevata nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare, relativa alla opposizione al decreto di liquidazione del compenso all’ausiliario del giudice, dichiarata inammissibile per inosservanza del termine perentorio (di «venti giorni dalla avvenuta comunicazione»). Il riferimento è all’art. 34, comma 17 (modificativo dell’art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) e all’art. 76 Costituzione.

Si annota che la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 106 del 18 maggio 2016 (scaricabile da questo sito) ha dichiarato non fondata la questione.


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