Esecuzione: intervento tardivo del creditore non titolato

a cura di: AteneoWeb S.r.l.

PDF | ID 233670 | pub. 13/04/2017 | 739 B
Corte di Cassazione Civile. Terza Sezione: sentenza n. 774 del 19 gennaio 2016.

Con la presente sentenza la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: l’intervento di chi vanta un credito privilegiato e si trova in una delle condizioni previste dal primo comma dell’art. 499 c.p.c., il quale abbia luogo tardivamente rispetto ai termini fissati dal secondo comma del medesimo art. 499 c.p.c., preclude l’attivazione del subprocedimento di verificazione previsto quella norma e comporta che il credito si abbia per disconosciuto, ma non rende inammissibile l’intervento.
Per conseguire il diritto quanto meno all’accantonamento in sede di distribuzione, il creditore privilegiato, non titolato e interventore tardivo, deve presentare deve presentare istanza in tal senso e dimostrare di avere agito, entro i trenta giorni successivi all’intervento, per conseguire il titolo esecutivo mancategli nei confronti dell’esecutato.


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