a cura di: Dott. Paolo Lacchini e Dott.ssa Cinzia De Stefanis
DOC | ID 246089 | pub. 13/01/2023 | 69.51 KBLa rinuncia all’esercizio del diritto di prelazione da parte dell’affittuario o del confinante è spesso utilizzata nella pratica quale mezzo più rapido ed efficiente per risolvere il problema, in tutti i casi in cui non c’è alcun interesse all’acquisto del fondo agricolo da parte dell’avente diritto.
Quando i rapporti tra il proprietario e l’affittuario o i confinanti sono buoni, è possibile affrontare la questione direttamente, senza ricorrere alla notifica della proposta mediante raccomandata, e soprattutto senza attendere il decorso dei trenta giorni.
Se l’avente diritto, una volta informato delle condizioni proposte per la compravendita, non è interessato ad acquistare il fondo, è sufficiente che dichiari di non accettare la proposta e pertanto di rinunciare all’esercizio del diritto di prelazione.
In questo caso si parla correntemente di “rinuncia al diritto di prelazione”, ma più correttamente si dovrebbe dire che l’affittuario o il confinante “rinuncia all’esercizio del diritto di prelazione”, in relazione a una specifica proposta di alienazione che gli è stata comunicata.
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