a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
DOC | ID 233142 | pub. 07/11/2016 | 56 BAi sensi della legge n. 76/2016 la convivenza è giuridicamente rilevante laddove essa si instauri • tra due persone maggiorenni (dello stesso sesso o di sesso diverso); • unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale; • coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (ai sensi dell’art. 4 d.p.r. 223/1989); • tra loro non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. La legge n. 76/2016 consente ai conviventi di disciplinare i loro rapporti patrimoniali mediante la stipula di un contratto definito “contratto di convivenza”. Il contratto di convivenza deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Per garantirne l’opponibilità a terzi il professionista che autentica le firme, entro 10 giorni, a trasmettere copia del contratto al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe. Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile se concluso in presenza di vincolo matrimoniale, tra soggetti non conviventi, da persona minore d’età, da persona interdetta giudizialmente e in caso di condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra (Art. 88 del Codice Civile).
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