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| ID 249021 | pub. 14/10/2024Applicazione in cloud per determinare l'imposta sostitutiva prevista dal nuovo ravvedimento speciale: sanatoria per le annualità 2018-2022.
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In sede di conversione del D.L. n. 113/2024 (cd. “Decreto Omnibus”) è stata prevista la possibilità, per i soli contribuenti ISA che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale, di definire in via agevolata i periodi d’imposta dal 2018 al 2022.
I contribuenti soggetti agli ISA e che scelgono di aderire al concordato preventivo biennale potranno quindi mettersi al riparo anche dagli accertamenti IVA, IRAP e imposte sui redditi per le annualità 2018-2022, tramite il versamento una imposta sostitutiva. Per quanto riguarda le imposte sui redditi e l’IRAP verrebbe inibita ogni possibilità di rettifica del reddito dichiarato; per quanto riguarda l’IVA, per evitare una procedura di infrazione UE, verrebbe inibita solo la possibilità di procedere con accertamenti analitici induttivi.
La denominazione “ravvedimento” individuata dal Legislatore ha destato diverse perplessità poiché la norma non ha le caratteristiche del ravvedimento che abbiamo imparato a conoscere in questi anni, ma ha piuttosto quelle di un “condono” che a fronte del pagamento di un importo predeterminato garantirebbe una liberatoria da futuri accertamenti.
Il regime del cosiddetto “ravvedimento tombale” consiste nel versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, che andrà calcolata, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, in ragione del risultato ottenuto, per ciascuna annualità, dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (il “voto ISA” per intenderci).
In particolare, il voto ISA indicherà:
- la percentuale da applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo e al valore della produzione IRAP dichiarato in relazione all’anno per cui si sceglie di aderire per ottenere così la base imponibile dell’imposta sostitutiva;
- l’aliquota da applicare.
La base imponibile sarà determinando secondo le seguenti percentuali di incremento variabili in base al voto ISA di ciascun anno e sarà:
- 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
- 20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- 40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva da applicare all’incremento del reddito d’impresa o di lavoro autonomo calcolato come sopra, sarà anch’essa variabile in base al voto ISA e sarà:
- 10%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- 12%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- 15%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.
Ai fini IRAP, sull’ammontare di base imponibile calcolato applicando le medesime regole al valore della produzione, si applicherà invece un’imposta sostitutiva del 3,9%.
L’imposta sostitutiva complessivamente dovuta sarà poi ridotta del 30% con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (per tener conto della pandemia Covid) ma l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali non potrà essere inferiore a 1.000 euro per ciascun anno di adesione.
Possiamo quindi riepilogare in sintesi che questa opzione:
L’imposta dovuta potrà essere versata in unica soluzione entro il 31 marzo 2025, oppure in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale, con prima rata da versare sempre entro il 31 marzo 2025.
Il versamento di una rata in ritardo, ma entro il termine di versamento della rata successiva, non fa decadere dalla sanatoria.
Il pagamento del debito integrale mediante un'unica soluzione o della prima rata non deve essere successivo alla notifica di processi verbali di constatazione, di schemi di atto di accertamento o di atti di recupero di crediti inesistenti.
Per il solo periodo d'imposta 2018, inoltre, il ravvedimento non si perfeziona se sono stati notificati processi verbali di constatazione, schemi di atto di accertamento ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione.
Segnaliamo che sono stati anche modificati i termini per gli accertamenti:
La norma sembra non aver considerato che potrebbero esserci contribuenti che, avendo ottenuto un voto ISA elevato (generalmente non inferiore all’8), hanno già beneficiato del regime premiale, che comporta la riduzione di un anno dei termini decadenziali, con la conseguenza che il potere di rettifica del periodo d’imposta 2018 sarebbe già spirato il 31 dicembre 2023.
Tutte le nuove proroghe degli accertamenti (a prescindere dall’adesione o meno al ravvedimento) riguardano anche l’IVA e non solo le imposte sui redditi e l’IRAP.
Note tecniche:
E' disponibile anche una versione Excel dell'applicazione.
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