Ricorso avverso cartella di pagamento, credito erariale, prescritta

a cura di: Dott. Attilio Romano

DOC | ID 232094 | pub. 27/11/2015 | 291 B
La tematica concernente la prescrizione dei crediti erariali rappresenta una delle questioni più delicate, e dibattute, in ambito tributario.
Parte della giurisprudenza ordinaria civile e tributaria, aderente peraltro ad un minoritario indirizzo della Corte di Cassazione, ritengono che il termine di prescrizione della cartella esattoriale avente per oggetto carichi erariali sia, in assenza di atti interruttivi, quello quinquennale dalla data di scadenza della cartella di pagamento divenuta definitiva per mancata impugnazione, non rivestendo, l’iscrizione a ruolo, natura giuridica di sentenza passata in giudicato.
Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia per eccepire in via giurisdizionale innanzi gli organi della giustizia tributaria, la nullità della cartella di pagamento non impugnata concernente imposte erariali (IRPEF, IRES, IVA, Ritenute alla fonte, eccetera).
Il motivo del gravame deduce la decadenza dell’azione di riscossione stante l’inerzia dell’Agente che, nel termine quinquennale dalla data di scadenza dell’atto esecutivo, non ha proceduto ad interrompere i termini di prescrizione ovvero provveduto ad attivare le procedure di esecuzione forzata (pignoramento).

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