FiscoRivalutazioni fiscali

Rivalutazione Beni Impresa 2020: versione Cloud

a cura di: AteneoWeb Cloud 3

| ID 237260 | pub. 27/08/2020 - agg. 24/06/2021
Rivalutazione Beni Impresa 2020: versione Cloud Software in CLOUD per il calcolo della rivalutazione dei beni d’impresa 2020 ex DL 104/2020 (c.d. DL “Agosto”).
Il software consente di calcolare la rivalutazione dei beni tramite il metodo della rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento, tramite il metodo della rivalutazione del solo costo storico o tramite il metodo della riduzione del fondo ammortamento.
Calcola il risparmio fiscale atteso in caso di rivalutazione con efficacia fiscale e l’impatto della rivalutazione sul conto economico tenendo conto del risparmio di imposta in caso di rivalutazione con efficacia fiscale o delle imposte differite in caso di rivalutazione con esclusiva efficacia civilistica.
Il DL 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”), nell’art. 110, disciplina la rivalutazione dei beni d’impresa per l’anno 2020.
Possono beneficiare della rivalutazione tutti i soggetti operanti in regime di impresa come società di capitali, enti commerciali, società di persone commerciali, imprenditori individuali ed enti non commerciali (per i beni appartenenti all’impresa), stabili organizzazioni di soggetti non residenti, ecc.

Sono rivalutabili i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019.
La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2019 (per i soggetti “solari” quindi il bilancio al 31.12.2020).
Possono essere rivalutati i beni materiali e immateriali, con esclusione dei beni “merce”, nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.
La rivalutazione può riguardare i singoli beni (a differenza del passato dove tutti i beni appartenenti ad una categoria omogenea dovevano essere rivalutati) e la rivalutazione può essere effettuata ai soli fini civilistici o anche con riconoscimento fiscale tramite il pagamento di una imposta sostitutiva del 3% delle imposte Irpef/Ires e Irap.
Le imposte sostitutive sono versate in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione e' eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.
Poiché i conteggi di attualizzazione sono effettuati su base annua, e considerata che l’attualizzazione per pochi mesi ha una influenza minima sui conteggi, le rate sono comunque rappresentate sempre come 3 rate di pari importo.

Gli effetti della rivalutazione decorrono:
dall’esercizio esercizio successivo (dal 2021, per i soggetti “solari”) per quanto riguarda gli ammortamenti;
dall’inizio del quarto esercizio successivo (dall’1.1.2024, per i soggetti “solari”), per le plusvalenze e le minusvalenze.

La cartella di lavoro consente di stimare, in caso di rivalutazione con riconoscimento fiscale dei maggiori valori, il risparmio fiscale derivante dai futuri maggiori ammortamenti e/o minori/maggiori plusvalenze/minusvalenze.
Viene altresì stimato l’effetto che la rivalutazione ha sul conto economico in considerazione dei maggiori ammortamenti, minori plusvalenze o maggiori minsuvalenze e tenuto conto delle imposte differite, in caso di rivalutazione esclusivamente civilistica, o delle minori imposte sui valori fiscalmente riconosciuti.

È possibile di scegliere tra cinque modalità di rivalutazione.

Una prima modalità è quella della rivalutazione sia del costo storico del bene che del relativo fondo ammortamento.
La seconda modalità è quella della rivalutazione del solo costo storico del bene.
La terza modalità è quella della riduzione del fondo ammortamento.
La quarta modalità “mista” consiste nella rivalutazione prima del costo storico, fino al limite dell’eventuale costo di sostituzione, e successivamente, ove non si sia raggiunta la rivalutazione massima con la rivalutazione del costo, con la riduzione del fondo ammortamento, nel limite
del fondo ammortamento stesso.

La quinta modalità “mista” consiste nella riduzione del fondo ammortamento, nel limite dello stesso, e dove non si fosse raggiunta la rivalutazione massima, con la rivalutazione del costo storico, nel limite dell’eventuale costo di sostituzione.

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