Con la Risposta n. 345 dell'11 settembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ricorda che le agevolazioni "prima casa" rientrano tra quelle che fruiscono della sospensione dei termini amministrativi e processuali prevista dall'Art. 24 del Decreto Legge n. 23/2020 (Decreto Liuqidità) e che, tra i termini oggetto di sospensione, è compreso il termine di 1 anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso, purché quest'ultima sia stata a sua volta acquistata usufruendo dei benefici 'prima casa'.
Dunque, il contribuente che abbia acquistato un appartamento con le agevolazioni "prima casa" a maggio 2019, senza riuscire a vendere entro l'anno (maggio 2020) l'altro immobile di sua proprietà, acquistato usufruendo degli stessi benefici, a causa delle restrizioni imposte per fronteggiare l'epidemia da Covid-19, può fruire del periodo di sospensione dei termini previsto dal citato articolo 24 del DL n. 23 del 2020.
Pertanto, il termine per la suddetta alienazione riprenderà a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Crediti d’imposta Zes 2025: certificazione professionista incaricato della revisione legale
Sulla rampa di lancio le istanze per l’accesso al tax credit per il Mezzogiorno che premia gli investimenti del 2025.
La prima comunicazione deve essere inviata, direttamente dal contribuente o da un intermediario autorizzato alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, dal 31 marzo al 30 maggio 2025.
Deduzione Super Iper Ammortamenti 2025 (Periodo Imposta 2024)
Programma in MS Excel per calcolare le deduzioni per “super” e “iper” ammortamenti da riportare, come variazioni in diminuzione, nei quadri RF delle dichiarazioni dei redditi per persone fisiche, società di persone e società di capitali.
Utile per raccogliere i dati, relativi agli acquisti di beni soggetti a tali agevolazioni, per i clienti con contabilità esterne i cui programmi contabili non forniscano, di anno in anno, le quote deducibili da riportare, in base agli specifici codici fissati nelle istruzioni alle dichiarazioni dei redditi, nel rigo RF55.
START UP INNOVATIVE: certificazione dei requisiti per le agevolazioni agli investitori
Alle persone fisiche che hanno investito somme nel capitale di startup innovative è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 30% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 1.000.000 euro annui. In alternativa, per gli investimenti effettuati dal 19.5.2020 e fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, è riconosciuta una detrazione IRPEF del 50% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 100.000 euro.
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