Lunedì 8 aprile 2024

IMU al proprietario dell'immobile in caso di mancato pagamento dell'inquilino

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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L’Imu è dovuta dal soggetto che sia possessore di diritto dell’immobile, per cui è sempre a carico del soggetto che risulti titolare dell’immobile al catasto o, meglio, presso la Conservatoria dei registri immobiliari. Non sono quindi tenuti al versamento il comodatario, l'affittuario, l'utilizzatore o l'occupante dell'immobile. 

Di conseguenza, escludendo che gli accordi che pongono il carico tributario su un soggetto diverso dal proprietario, o titolare di altro diritto reale, non possono essere contra legem, qualora non sia possibile ottenere il pagamento da parte del diverso soggetto individuato contrattualmente, le imposte locali sugli immobili devono essere pagate dal proprietario

Così si è espressa la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana (Sentenza n. 307 del 6 marzo 2024).
Nel caso di specie, relativo a un contratto di leasing, la CGT della Toscana ha chiarito che in seguito alla risoluzione del contratto, è il locatore a dover versare l’imposta, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore.


Fonte: https://www.dgt.mef.gov.it
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    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il  valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni esclusi dal patrimonio dell’impresa, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.

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    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.

    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

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