E' stato pubblicato in data 11 ottobre 2021 il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 262278/2021 con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del cd. "Bonus Teatro e Spettacoli" o "Credito d'imposta cultura", previsto dall'art. 36-bis del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
Il decreto "Sostegni" ha previsto misure a sostegno della cultura, specificatamente destinate a favore delle imprese esercenti attività teatrali e di spettacoli dal vivo, a condizione che le stesse abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto all'anno 2019.
Il "credito d'imposta cultura" consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta pari al 90% delle spese sostenute nell'anno 2020 per la realizzazione delle attività teatrali e di spettacolo dal vivo, anche se realizzate attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo.
Tale credito di imposta viene riconosciuto anche qualora le imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.
Ai fini del riconoscimento del credito di imposta le imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo dovranno presentare istanza telematica mediante la specifica "Comunicazione delle spese relative alle attività teatrali e agli spettacoli dal vivo", a partire dal 14 ottobre ed entro il 15 novembre 2021.
Il Provvedimento ha stabilito il contenuto e le modalità di presentazione telematica della "Comunicazione delle spese relative alle attività teatrali e agli spettacoli dal vivo", indispensabile al fine di ottenere il riconoscimento del bonus.
Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2025)
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.
In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
Estromissione Agevolata Immobili Strumentali Imprenditori Individuali 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per gli imprenditori individuali, di estromettere gli immobili strumentali.
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni esclusi dal patrimonio dell’impresa, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
Assegnazione Agevolata Immobili Società. Tassazione Soci 2025
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi