L'articolo 120 del Decreto "Rilancio" ha introdotto un credito d'imposta, in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, destinato ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1 del menzionato decreto rilancio.
Con la Risposta n. 545 del 12 novembre l'Agenzia delle Entrate precisa però che il suddetto credito d'imposta non spetta per tutti gli interventi necessari per far rispettare le suddette prescrizioni sanitarie, come ad esempio alcuni di quelli citati nell'interpello:
Questo tipo di interventi, infatti, finalizzati a estendere gli spazi a disposizione della clientela in modo da recuperare la riduzione del numero di posti per i clienti causata dal rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento interpersonale, non possono beneficiare del "credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro" in quanto non risultano espressamente prescritti dalle linee guida regionali che, invece, richiedono semplicemente di individuare "specifiche modalità di ingresso, transito e uscita, mediante percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale che opera all'interno della azienda".
Calcolo convenienza rivalutazione terreni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
Plafond mobile IVA 2025 protocollo doganale
Foglio in Excel per la gestione del plafond mobile IVA.
Il foglio di lavoro è stato progettato sulla base dell'esempio del protocollo procedurale sul plafond iva ad uso dei verificatori doganali.
Il file è utilizzabile in “scrittura” fino ad 15 mesi dalla data di acquisto ed in sola “lettura” superato tale periodo.
Sarà disponibile a breve anche una versione in cloud, utilizzabile online con un qualsiasi browser, anche da smartphone o tablet, senza necessità di installazione, software di terze parti.
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