Con la Risposta n. 327 del 9 settembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile accedere al Superbonus 110% anche se non si è proprietari dell'immobile ma lo si detiene in base ad un contratto di comodato d'uso, a condizione che:
Destinatario della risposta un contribuente residente in un immobile (parte di un edifico quadrifamiliare) in comodato d'uso gratuito che chiede se sia possibile beneficiare delle agevolazioni previste dall'articolo 119 del decreto n. 34 del 2020 anche nel caso non si sia proprietari dell'appartamento e se, le stesse agevolazioni, possano essere fruite anche per i lavori di tinteggiatura delle pareti esterne dell'edificio della sola porzione di unità quadrifamiliare in cui si abita.
L'Agenzia delle Entrate, riferendosi al caso specifico dell'interpello, precisa che è possibile fruire del Superbonus relativamente alla sostituzione del generatore di calore con una pompa di calore anche se l'immobile è in comodato d'uso, purché nel rispetto delle condizioni richieste dalla norma.
Con riferimento al secondo quesito concernente la possibilità di applicare il Superbonus alla spese di tinteggiatura della facciata esterna l'Agenzia osserva che tali interventi non rientrano nell'ambito applicativo della disposizione in esame. Per tali interventi, infatti, l'Istante potrà eventualmente fruire della detrazione prevista nella misura del 90% delle spese documentate sostenute nell'anno 2020 disciplinata dall'articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (cd. "bonus facciate").
Ravvedimento speciale da concordato 2025: informativa e liberatoria
Per i soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per i periodi di imposta 2024 e 2025, è ora possibile adottare il regime di ravvedimento di cui all’ articolo 2-quater del Decreto Legge n.113 del 2024, convertito dalla Legge n. 143 del 7 ottobre 2024 e modificato dal Decreto Legge 155 del 19 ottobre 2024 (cosiddetto “ravvedimento speciale”).
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
DEDUZIONE NUOVE ASSUNZIONI 2024
Foglio di calcolo per la determinazione della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex art. 4 del D.lgs. 216/2023 e in base alle norme di attuazione previste dal Decreto Ministeriale del 26.06.2024.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi