L'articolo 1 (comma 4-bis) della Nota II-bis, della Tariffa, Parte I, allegata al TUR consente al contribuente di fruire delle agevolazioni "prima casa", in relazione all'acquisto del nuovo immobile, anche in assenza del requisito della "novità" del godimento dell'agevolazione, in quanto già in possesso di altra abitazione acquistata con le stesse agevolazioni, a condizione che l'immobile pre-posseduto venga alienato entro un anno dal nuovo acquisto agevolato. In mancanza di tale alienazione, infatti, si decade dal beneficio fruito per il secondo acquisto.
Su queste premesse l'Agenzia delle Entrate (Risposta n. 634/2021) chiarisce che il contribuente che, a seguito di separazione e conseguente assegnazione all'ex-coniuge dell’immobile condiviso per il quale hanno fruito dei benefici "prima casa", abbia acquistato un'altra abitazione, dovrà procedere alla vendita della quota in sua proprietà della casa pre-posseduta al fine di non incorrere nella decadenza dall'agevolazione fruita per il secondo acquisto, e quindi di pagare le imposte di registro, ipotecarie e catastali, oltre alla relativa sanzione.
Crediti d’imposta Zes 2025: certificazione professionista incaricato della revisione legale
Sulla rampa di lancio le istanze per l’accesso al tax credit per il Mezzogiorno che premia gli investimenti del 2025.
La prima comunicazione deve essere inviata, direttamente dal contribuente o da un intermediario autorizzato alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, dal 31 marzo al 30 maggio 2025.
Deduzione Super Iper Ammortamenti 2025 (Periodo Imposta 2024)
Programma in MS Excel per calcolare le deduzioni per “super” e “iper” ammortamenti da riportare, come variazioni in diminuzione, nei quadri RF delle dichiarazioni dei redditi per persone fisiche, società di persone e società di capitali.
Utile per raccogliere i dati, relativi agli acquisti di beni soggetti a tali agevolazioni, per i clienti con contabilità esterne i cui programmi contabili non forniscano, di anno in anno, le quote deducibili da riportare, in base agli specifici codici fissati nelle istruzioni alle dichiarazioni dei redditi, nel rigo RF55.
START UP INNOVATIVE: certificazione dei requisiti per le agevolazioni agli investitori
Alle persone fisiche che hanno investito somme nel capitale di startup innovative è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 30% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 1.000.000 euro annui. In alternativa, per gli investimenti effettuati dal 19.5.2020 e fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, è riconosciuta una detrazione IRPEF del 50% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 100.000 euro.
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