È stato approvato il 19 marzo 2021 il decreto-legge "Sostegni".
Tra le principali misure previste dal decreto, il riconoscimento di nuovi contributi a fondo perduto per professionisti e imprese che hanno subìto perdite di fatturato a causa della crisi economica. In particolare sono ammessi al contributo i soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia, che svolgono attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro, che abbiano subito perdite di fatturato, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30%, calcolato sul valore medio mensile. Non è previsto alcun riferimento all'attività esercitata (codici ATECO).
Per calcolare l'importo del contributo spettante, sarà necessario applicare alla perdita media mensile (calo complessivo subito nel 2020 rispetto al 2019 diviso per 12) le percentuali previste dal decreto come segue:
In ogni caso, tale importo non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti e non potrà essere superiore a 150mila euro.
Per il calcolo della media mensile, i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 dovranno considerare i mesi successivi a quello di attivazione della stessa.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l'importo riconosciuto ammonta a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi.
Il contributo non è soggetto ad IRAP né a imposte sui redditi e non concorre al calcolo degli interessi passivi deducibili né alla determinazione totale dei ricavi dell'impresa.
Il contributo potrà essere erogato tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato al beneficiario o, in alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, come credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione con F24.
Il contributo potrà essere richiesto presentando apposita istanza telematica alla Agenzia delle Entrate. L'istanza può essere presentata anche da un intermediario per conto del soggetto interessato. L'istanza va presentata entro 60 giorni, a pena di decadenza, dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
Le modalità e i termini di invio saranno disciplinate da apposito provvedimento delle entrate.
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