L'Inps ha pubblicato, sul Portale dei Pagamenti, le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2021 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita, pronte per essere visualizzate e stampate.
L’accesso al Portale con codice fiscale e numero pratica (di 8 cifre), spiega l'Istituto nel Messaggio n 1799 del 28 aprile 2022, permette di visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una singola pratica di riscatto, ricongiunzione o rendita, mentre l'autenticazione mediante inserimento delle proprie credenziali consente di visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una o più pratiche.
Pronto in pochi secondi con il solo inserimento della partita iva o codice fiscale, comprende i costi di visura.
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La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022, Art. 1, commi da 100 a 105) ha riproposto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci, in modo agevolato, gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati), ovvero di trasformare in società semplice le società commerciali che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni. Le norme della legge di bilancio di fatto ripropongono la medesima disciplina da ultimo prevista dalla legge di stabilità 2016.
Assegnazione Cessione Agevolata Immobili Società (Legge Bilancio 2023): versione Cloud
La legge di bilancio 2023 (L 197/2022, art. 1, commi da 100 a 105) ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.
In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2020/2021/2022) sull'eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.
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