Giovedì 1 settembre 2022

Recupero indebita erogazione della Cig Covid-19

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Con il Messaggio n. 3179 del 29 agosto l'Inps riepiloga le ipotesi in cui si configura un’erogazione indebita a titolo di anticipo del 40% della prestazione di integrazione salariale e illustra le modalità operative con le quali l’Istituto effettua il conseguente recupero nei confronti dei datori di lavoro degli importi indebitamente erogati.

L'Istituto ricorda che, in base alla normativa emergenziale che ha disciplinato i trattamenti di integrazione salariale con casuale “COVID-19”, il datore di lavoro deve inviare all’Inps le richieste di pagamento, con tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione, salvo termini decadenziali diversi eventualmente previsti dalla normativa vigente pro tempore.

Trascorsi inutilmente tali termini il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, conseguentemente, le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo sono considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.

Di conseguenza, il recupero nei confronti del datore di lavoro degli importi indebitamente erogati a titolo di anticipo del 40% avviene per uno dei seguenti motivi:

  • è stato anticipato un importo superiore a quello effettivamente dovuto a titolo di saldo sulla base delle richieste di pagamento (flussi SR41/UNIEMENS CIG) inviate entro i termini di decadenza;
  • sono stati anticipati importi in favore di lavoratori a cui non è mai stato liquidato il saldo, perché non dovuto o perché non è pervenuta all’Istituto nessuna richiesta di pagamento entro i previsti termini di decadenza;
  • pagamenti effettuati con riferimento a domande che siano state annullate o rifiutate.

L’Istituto, dopo aver verificato che le somme erogate ai lavoratori a tale titolo sono state indebitamente pagate, procede alla notifica di apposita comunicazione di debito nei confronti del datore di lavoro.

Entro 60 giorni il datore di lavoro dovrà restituire la somma dovuta tramite Avviso di pagamento pagoPA.
Gli utenti in possesso di credenziali SPID almeno di secondo livello o superiore, Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica 3.0 possono visualizzare e stampare gli Avvisi di pagamento pagoPA nel sito www.inps.it seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Portale dei Pagamenti” > “Indebiti dei Datori di Lavoro”, e procedere scegliendo una delle modalità di pagamento attive, quindi:

  • accedendo alPortale dei Pagamenti del sito www.inps.it, tramite il pagamento online pagoPA, utilizzando la carta di credito/debito, il conto corrente o altri metodi di pagamento innovativi;
  • utilizzando l'Avviso di Pagamento pagoPA- generato dal Portale dei Pagamenti del sito www.inps.it, accedendo al serviziodi interesse. Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito del Portale dei Pagamenti o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP);
  • App IO, utilizzando i dati dell'Avviso di Pagamento ricevuto o visualizzato dal Portale dei Pagamenti.

Maggiori informazioni nel Messaggio Inps.


Fonte: https://www.inps.it
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    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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