Con nota illustrativa del 2 marzo 2021, indirizzata ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli avvocati, il Consiglio Nazionale Forense si è espresso in materia di specializzazione per "comprovata esperienza", con riferimento alle recenti modifiche introdotte dal Decreto ministeriale n. 163/2020.
L’avvocato che intenda richiedere il titolo di specialista deve presentare la domanda al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati che tiene l’Albo cui è iscritto.
Il COA verifica la regolarità della documentazione prodotta e la trasmette al Consiglio Nazionale Forense.
Nella domanda, che deve rivestire la forma di autocertificazione/dichiarazione di atto di notorietà, a pena di inammissibilità, l'avvocato deve dichiarare:
Nel caso di comprovata esperienza l'avvocato dovrà inoltre autocertificare di aver maturato un’anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati - ininterrotta e senza sospensioni - di almeno otto anni.
Dovrà poi dimostrare di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo l’attività professionale in uno dei settori di specializzazione previsti dal Decreto.
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Un approccio pratico alla formalizzazione del lavoro di revisione.
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RELATORI:
Dott. Riccardo Albanesi - Dottore Commercialista e Direttore editoriale di AteneoWeb
Avv. Dott. Paolo Martini - Avvocato e Dottore Commercialista
Dott. Marcello Pollio - Dottore Commercialista
Modello di ricorso riferito ad un caso concreto e inerente l’impugnazione in sede civilistica (Tribunale ordinario – sezione lavoro – difesa che può svolgere un avvocato) dell’avviso di addebito INPS emesso nei confronti di lavoratori autonomi/imprenditori e liberi professionisti iscritti alla gestione separata a seguito di accertamento fiscale ed in pendenza di impugnazione dell’avviso di accertamento in sede tributaria. Le principali censure affrontate nel ricorso (ricco della più recente giurisprudenza di merito e di legittimità), riguardano l’illegittimità della notifica dell’avviso di addebito in pendenza di ricorso tributario, il vizio di motivazione dell’avviso di addebito e l’applicazione dei principi di soccombenza e responsabilità ai fini della liquidazione delle spese di lite ai danni dell’Istituto previdenziale.
Contratto di convivenza ai sensi della L. 75 2016
Ai sensi della legge n. 76/2016 la convivenza è giuridicamente rilevante laddove essa si instauri • tra due persone maggiorenni (dello stesso sesso o di sesso diverso); • unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale; • coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune (ai sensi dell’art. 4 d.p.r. 223/1989); • tra loro non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. La legge n. 76/2016 consente ai conviventi di disciplinare i loro rapporti patrimoniali mediante la stipula di un contratto definito “contratto di convivenza”. Il contratto di convivenza deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Per garantirne l’opponibilità a terzi il professionista che autentica le firme, entro 10 giorni, a trasmettere copia del contratto al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe. Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile se concluso in presenza di vincolo matrimoniale, tra soggetti non conviventi, da persona minore d’età, da persona interdetta giudizialmente e in caso di condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra (Art. 88 del Codice Civile).
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