Le Sezioni Unite con la sentenza n. 28709 del 16/12/2020 a risoluzione di contrasto su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto:
In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruoli di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l’altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale.
In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l’onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale; se si tratta invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l’amministrazione creditrice a dover provare l’insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti aliunde dimostrata in modo certo l’insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come ad esempio, nel caso in cui la società sia cancellata).
Ne consegue che, se l’amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale il ricorso andrà respinto; se invece il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio il ricorso andrà accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova riesce a dare, l’applicazione della regola suppletiva posta dall’art. 2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l’onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario.
La predetta sentenza è importante perché oltre a garantire il socio circa la sua responsabilità patrimoniale, consente di anticipare la difesa con l’impugnazione della cartella avanti il giudice tributario, senza dover attendere di proporre ricorso ex art. 615 c.p.c. avanti il tribunale ordinario in seguito all’avvio del pignoramento.
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