Con il Pronto ordini n. 68/2022 del 30 maggio il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili fornisce chiarimenti in merito all’obbligo formativo di un soggetto non esercente la professione che assuma incarichi di revisione legale.
Rispondendo ad un quesito posto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze il CNDCEC chiarisce che, come evidenziato anche nel PO n. 68/2020, l’esonero può essere riconosciuto solo qualora ricorrano tutte le condizioni previste dall'art. 8, co.3 (ossia di non essere in possesso di partita IVA, non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza e non esercitare l’attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma), non essendo sufficiente il verificarsi solo di alcune di esse.
Di conseguenza, il soggetto che esercita anche occasionalmente incarichi di revisione legale, esercita una specifica funzione rientrante nella professione di dottore commercialista e, dunque, non è esonerato dall'obbligo formativo.
La conversione in Legge del DL 112/2008 ha attribuito agli iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il ruolo di intermediari per il deposito presso il Registro Imprese degli atti di cessioni di quote di SRL sottoscritti dalle parti mediante firma digitale, in alternativa alla tradizionale sottoscrizione con autentica notarile.
Versione aggiornata con la nuova procedura per la registrazione telematica presso l’Agenzia Entrate.
Abbiamo predisposto una check list per la raccolta delle informazioni e dei documenti che consentano una corretta gestione dell’operazione.
Entro lunedì 2 dicembre 2024 (la scadenza originaria del 30 novembre quest’anno cade di sabato) dovrà essere versata la seconda rata dell’acconto IRPEF, dell’acconto IRES (per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare) e dell’acconto IRAP.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno, con riferimento quindi ai redditi 2023, oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo, con riferimento quindi ai redditi 2024.
Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025
Nuova versione dell'applicazione Excel per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal Dl 118/2024.
Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (pubblicato in GU n.43 del 21.02.2024), in attuazione della delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).
Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).
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