In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi; in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento.
Le apparecchiature di misurazione della velocità, invero, devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro funzionamento e l'effettuazione di tali controlli (che vanno eseguiti a prescindere dal fatto che l'apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi) dev'essere dimostrata o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità, non potendo essere provata con altri mezzi di attestazione o dimostrazione del loro corretto funzionamento.
Così si è espressa la Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con l'ordinanza n. 8694 del 17 marzo 2022.
La Suprema Corte ha quindi confermato l'orientamento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 113 del 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del codice della strada "nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura", ed ha, in conseguenza, ritenuto che, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, com'è avvenuto nella specie, il giudice di merito è tenuto ad accertare se l'apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura.
Il Dlgs. n. 39/2021 ha introdotto l’obbligo per le società e le associazioni sportive, sia dilettantistiche che professionistiche, di dotarsi di modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva finalizzati alla tutela dei minori e alla prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di altre forme di discriminazione.
Il termine per adeguarsi scade a 12 mesi dall’adozione da parte delle Fsn/Dsa/Eps delle linee guida per la predisposizione di tali modelli (alcune Fsn si sono attivate a luglio 2023, molte altre ad agosto 2023).
Mog sportivi e nomina responsabile in materia di Safeguarding: procedure, documenti e formule
Le associazioni e le società sportive, devono provvedere entro il 31 agosto all’adozione del Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva (Mog), del Codice di condotta, e alla nomina entro il prossimo 31 dicembre del responsabile in materia di Safeguarding, seguendo le indicazioni contenute nelle linee guida dettate dalla Federazione di appartenenza, già pubblicate, le quali disciplinano gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale e nel rispetto delle norme vigenti.
Check list ASD e SSD per nomina di un responsabile interno antiviolenza
Entro il 31 dicembre 2024 tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche devono nominare un responsabile interno antiviolenza, che abbia specifiche competenze e non faccia parte del board dell’ente perché possa essere garantita la sua indipendenza.
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