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Mercoledì 28 ottobre 2020

La nullità della notificazione non basta per l'impugnazione tardiva in Cassazione

a cura di: Avv. Paolo Alliata
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Con l'ordinanza n. 23468 del 26.10.2020 la Corte di Cassazione dichiara infondato il ricorso del contribuente che asseriva di non avere ricevuto correttamente la notifica dell'atto di appello in seguito al quale la CTR confermava la pretesa del fisco.
In realtà l'appello era stato indirizzato ai due contribuenti, marito e moglie, presso la loro residenza e non nel domicilio eletto presso il difensore in primo grado.

Innanzitutto la Corte di Cassazione ribadisce che non serve una copia dell'atto per ogni appellato nel medesimo domicilio (cfr. Cass. I, n. 14094/04; VI-1, n. 18761/11) e il luogo dell'avvenuta notifica era la residenza coniugale dei contribuenti.
Poi, la notifica alla parte presso la residenza - invece che nel domicilio eletto presso il difensore- esclude in ogni caso l'ignoranza del giudizio, necessaria per rendere ammissibile il ricorso tardivo.
In tal senso, viene confermato che l'impugnazione tardiva di cui all'art. 327 cod. proc. civ. è consentita non già per il solo fatto che si sia verificata una nullità nella notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma quando tale nullità abbia causato l'incolpevole ignoranza della pendenza del giudizio in capo al destinatario, con la conseguenza che la parte alla quale l'atto di appello sia stato notificato personalmente, invece che presso il domicilio eletto ex art. 170 cod. proc. civ., non può avvalersi della impugnazione tardiva ex art. 327 cod. proc. civ. (cfr. Cass. V, 12004/2011).
Rigettato il ricorso e condanna alle spese per il ricorrente.

Per il testo integrale clicca qui.
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    Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali, per eccepire innanzi agli organi giurisdizionali l’illegittimità dell’avviso di intimazione o ingiunzione fiscale tenuto conto dei vizi della notifica dell’atto prodromico all’intimazione – eseguita secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c. - nel Comune dove era situata l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario, ma non era stato possibile eseguire la consegna della copia dell'atto da notificare a una delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c.

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