La Legge n. 27 del 24 aprile 2020 ha previsto, con il nuovo comma 20 bis dell'articolo 83, che anche gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento.
Quindi, fino al 30 giugno, tutti gli organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia potranno svolgere la mediazione telematica dotandosi di sistemi di videoconferenza.
Lo segnala il Ministero della Giustizia che, con una nota diramata dalla Direzione Affari Interni del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, precisa che ciò sarà consentito anche in assenza di apposita previsione nel proprio regolamento di procedura.
Il comma 20 bis dell'articolo 83, prevede inoltre che la procedura per via telematica sia praticabile anche successivamente a tale periodo.
RAVVEDIMENTO SPECIALE 'TOMBALE' 2024: versione Cloud
Applicazione in cloud per determinare l'imposta sostitutiva prevista dal nuovo ravvedimento speciale: sanatoria per le annualità 2018-2022.
CLICCA QUI per una demo dell'applicazione.
In sede di conversione del D.L. n. 113/2024 (cd. “Decreto Omnibus”) è stata prevista la possibilità, per i soli contribuenti ISA che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale, di definire in via agevolata i periodi d’imposta dal 2018 al 2022.
Modello di memoria difensiva verso il nuovo schema d'atto dell’Agenzia Entrate
Il nuovo art. 6-bis dello Statuto dei diritti del Contribuente (LEGGE 27 luglio 2000, n. 212) definisce il Principio del contraddittorio e del conseguente “schema d’atto” che costituirà la base di partenza delle attività di accertamento.
Questo modello di memoria difensiva tiene conto di gran parte delle innumerevoli modifiche emergenti sia nello statuto dei diritti del contribuente sia nel D.lgs n 546/1992.
Lettere del professionista alla clientela: la Certificazione Unica 2024
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate del 15 gennaio 2024 è stata approvato il modello (con le relative istruzioni) per la Certificazione Unica 2024 (CU 2024) relativa all'anno 2023.
Per il periodo d’imposta 2023, i sostituti d’imposta devono rilasciare le certificazioni ai percipienti entro il 16 marzo, mediante invio postale o consegna diretta, e trasmettere le certificazioni in via telematica all’Agenzia Entrate entro la medesima data (il 16 cade di sabato, per cui la scadenza slitta al 18 marzo 2024).
È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
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