Mercoledì 10 maggio 2023

Operativa la Camera di Conciliazione di Cassa Forense

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Cassa Forense comunica l'operatività della Camera di Conciliazione, istituita per favorire la risoluzione amichevole delle controversie sulle sole sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi dichiarativi e/o contributivi.
Gli iscritti, tramite la Camera di Conciliazione, potranno chiedere l’annullamento o la riduzione delle sole sanzioni di importo complessivo superiore a 300 euro, ricorrendone giusti e comprovati motivi.

La domanda di conciliazione:

  • deve essere presentata avverso l'accertamento definitivo della sanzione ex artt. 74 e 76 Regolamento Unico della Previdenza e prima che lo stesso sia trasmesso per l’iscrizione al ruolo o che la Cassa abbia avviato una procedura di recupero giudiziale o che l’istante abbia adito la Giunta Esecutiva o l’Autorità Giudiziaria;
  • può essere presentata a condizione che sia intervenuta la preventiva regolarizzazione dell’inadempienza anche mediante rateazione.

I ricorrenti dovranno motivare e documentare le ragioni per cui non hanno potuto ottemperare agli obblighi contributivi.

Nell'ipotesi in cui il Collegio che compone la Camera di Conciliazione ritenga sussistenti e fondati motivi di equità, verrà dallo stesso formulata la proposta conciliativa.
Successivamente:

  • in caso di raggiungimento dell’accordo viene redatto verbale di conciliazione che ha effetto transattivo di tutti i precedenti e preclude il ricorso amministrativo e giudiziario;
  • in caso invece di rigetto, non raggiungimento dell’accordo o mancato rispetto dei termini dell’accordo, l’istanza di conciliazione non potrà essere riproposta.

Fonte: https://www.cassaforense.it
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    Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).

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