A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2-11-22 del Decreto Interministeriale del 2 settembre 2022, i professionisti ai quali è stato conferito l’incarico di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR, devono comunicare a Cassa Forense, tramite PEC, entro 30 giorni dall’accettazione dell’incarico e comunque, se precedente, entro il termine perentorio di 30 giorni dall’entrata in vigore del citato Decreto, (2 dicembre 2022) l’accettazione dell’incarico e la volontà di mantenere o meno l’iscrizione presso la Cassa Forense.
Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense ha deliberato che, per gli addetti all’Ufficio del Processo, che sono soggetti ad una specifica e autonoma disciplina, la sospensione dagli Albi “ex lege” (art. 33, secondo comma Decreto Legge n. 17/2022, convertito con Legge n. 34/2022) è equiparabile alla sospensione obbligatoria di cui all’art. 20, primo comma, della Legge n. 247/2012, che comporta la cancellazione dalla Cassa salva la facoltà, per il professionista, di manifestare la volontà di restare iscritto alla Cassa tramite l'invio di una PEC all'indirizzo istituzionale@cert.cassaforense.it .
Il modulo da inviare via PEC è disponibile qui.
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Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali, per eccepire innanzi agli organi giurisdizionali l’illegittimità dell’avviso di intimazione o ingiunzione fiscale tenuto conto dei vizi della notifica dell’atto prodromico all’intimazione – eseguita secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c. - nel Comune dove era situata l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario, ma non era stato possibile eseguire la consegna della copia dell'atto da notificare a una delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c.
Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali di Legittimità, per eccepire innanzi agli organi giurisdizionali l’illegittimità dell’avviso di intimazione le anomalie del procedimento di notifica degli atti impositivi sottesi all’intimazione di pagamento nelle ipotesi di presunta irreperibilità assoluta del destinatario.
Difatti, solo quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente le procedure di notifica sono quelle delineate dall’art. 60, comma 1 lettera e) del Dpr 600/73.
Tale condizione, di fatto, deve essere accertata dal messo notificatore attraverso ricerche illustrate con sufficiente grado di dettaglio nella relata della notifica dell’avviso di accertamento sotteso all’ingiunzione fiscale.
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